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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine

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748.0 Navigazione aerea

Art. 91 II. Contravvenzioni

1 Per quanto non si tratti di un reato per cui il Codice penale o un’altra legge commini una pena più severa, è punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

a. infrange regole del traffico aereo;

b. pilota un aeromobile senza disporre dei certificati necessari;

c. esercita un aeromobile che non adempie le condizioni di idoneità al volo;

d. contravviene a una prescrizione d’esecuzione, la cui violazione è dichiarata punibile;

e. contravviene a una decisione significatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo;

f. non ottempera a un onere derivante da una concessione o da un’autorizzazione.

2 In caso di gravi infrazioni secondo il capoverso 1 lettere a-c la pena è la multa fino a 40 000 franchi.

3 Il pilota di trasporti aerei che viola in modo ripetuto e grave nei riguardi dei suoi passeggeri obblighi sussistenti in virtù di accordi internazionali e per la cui inosservanza devono essere comminate sanzioni in virtù degli stessi accordi, è punito con la multa fino a 20 000 franchi.

Art. 103b-d

Abrogato

Art. 107a IIIa Protezione dei dati 1. Elaborazione di dati persona-

li

1 L’Ufficio federale, le autorità di ricorso come pure le altre autorità e organizzazioni private incaricate di svolgere compiti secondo la presente legge trattano i dati personali di cui necessitano per adempiere i compiti loro affidati dalla presente legge.

2 Sono trattati dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, che riguardano:

a. l’attitudine caratteriale (buona condotta, estratto del casellario giudiziale e risultati di eventuali chiarimenti supplementari);

b. l’idoneità (formazione scolastica e specialistica, percorso professionale, qualifiche, precedenti e incidenti);

c. la salute (esami concernenti l'idoneità fisica e l'attitudine psichica);