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Consultazione 2006/81: Prima revisione parziale della legge federale sulla navigazione aerea · 12 pagine
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LF sulla navigazione aerea 748.0
2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di licenze e certificati. A tal fine si attiene agli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.
Art. 57 cpv. 1 e 3
1 Il Dipartimento emana, in particolare per garantire la sicurezza aerea, disposizioni concernenti la costruzione, l'esercizio, la manutenzione e l’equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.
3 Le aziende di costruzione e di manutenzione necessitano di un’autorizzazione dell’Ufficio federale.
Art. 60 cpv. 1 e 1bis (nuovo)
1 Per esercitare la loro attività, le seguenti persone necessitano di una licenza dell’Ufficio federale:
a. i piloti di aeromobili;
b. il personale ausiliario necessario per la condotta di un aeromobile, in particolare i navigatori, i radioperatori, i meccanici di bordo;
c. le persone che dispensano la formazione al personale aeronautico;
d. il personale dei servizi di sicurezza aerea.
1bis Le licenze sono limitate nel tempo.
Art. 61
Abrogato
Art. 70 cpv. 1
1 L'esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili deve essere assicurato per la responsabilità civile in quanto esercente di aeromobili. È fatto salvo l’articolo 71
Art. 75 cpv. 1 e 5
1 Il Consiglio federale emana prescrizioni concernenti il trasporto di persone, bagagli, merci e animali, la responsabilità civile del vettore nei confronti dei passeggeri e degli speditori e sull’obbligo di assicurazione. A tal fine si attiene alle prescrizioni internazionali che vincolano la Svizzera.
5Abrogato