Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/120: Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri · 14 pagine

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Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri

Anche il fattore «importo del soldo» può essere stabilito in maniera differenziata. Anzitutto si può prendere in considerazione il medesimo importo di soldo giornaliero per tutti i membri del corpo dei pompieri. Tale importo dovrebbe orientarsi sul soldo militare giornaliero. Secondariamente l'importo del soldo può variare in funzione dei gradi di servizio, ma sempre orientandosi sul soldo militare. Se ogni variante del fattore «interventi» è moltiplicata per ogni variante del fattore «importo del soldo» si ottengono diversi possibili importi di soldo esenti dall'imposta.

I vantaggi di un importo fisso consistono nel fatto che questa soluzione crea una certezza del diritto e semplifica l'esecuzione. Gli inconvenienti risultano invece dal fatto che l'importo fisso infrange la sistematica della LIFD e della LAID, poiché gli articoli 24 LIFD e 7 LAID non contengono importi definiti in cifre, ma descrivono i redditi esenti da imposta a livello di concetto. Inoltre un importo fisso, che non considera il numero di esercizi e di interventi, non sarebbe equo nei confronti delle diverse situazioni.

4.6.3 Descrizione del concetto

In luogo di stabilire un importo fisso nella LIFD e nella LAID è possibile descrivere il concetto di soldo dei pompieri da esentare dall'imposta sul reddito. Una descrizione positiva elenca ciò che rientra nel concetto di soldo di pompieri esente dall'imposta. Una negativa delimita ciò che non può essere considerato come soldo dei pompieri esente dall'imposta. Tenuto conto della diversità delle prestazioni pecuniarie versate a titolo di soldo dei pompieri è in particolare ipotizzabile una combinazione (descrizione positiva e negativa).

Se si applica il medesimo trattamento agli esercizi e agli interventi in maniera analoga al diritto delle assicurazioni sociali (cfr. n. 4.3), in una prima fase è possibile dichiarare esente dall'imposta il soldo dei pompieri di milizia per gli esercizi e gli interventi. Per precisare quali prestazioni rientrano nel concetto di esercizio e di intervento bisogna riferirsi ai compiti essenziali dei pompieri (cfr. n. 2.3).

In una seconda fase occorre completare la formulazione con un catalogo esaustivo dei redditi non esentati dall'imposta. Questo catalogo comprenderebbe segnatamente le indennità di funzione, le indennità dei quadri, pagate finora sotto forma di forfait annuali15 come pure le indennità di picchetto, a favore di cui il Consiglio degli Stati aveva già votato nell'ambito dei dibattiti sulla mozione del Consigliere nazionale Banga nel 2005.

Al pari dei supplementi di soldo per servizi d'avanzamento nel militare, anche quelli nei pompieri non possono essere esentati dall'imposta. Non devono essere esentate dall'imposta neppure le indennità per partecipazioni a corsi, ispezioni e lavori amministrativi. Queste attività non hanno un rapporto sufficientemente forte con l'effettivo lavoro (esercizi ed interventi) dei pompieri, cosa che, del resto, vale anche per le indennità per picchetto menzionate più sopra.

4.7 Soluzione per l'esenzione fiscale del soldo dei pompieri

Considerato che i pompieri rientrano nella competenza dei Cantoni e dei Comuni, per l'esenzione fiscale del soldo dei pompieri occorre una soluzione che rispetti questo ordinamento federalistico. Per questo motivo si propone di descrivere il soldo dei pompieri da esentare dall'imposta con una combinazione di concetti positivi e negativi, come menzionato più sopra al numero 4.6.3.

15 Cfr. anche Prassi VSI 1/2004, pag. 1 dell'UFAS