Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/120: Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri · 14 pagine

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Legge federale sull'esenzione fiscale del soldo dei pompieri

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 19 marzo 2004 il consigliere nazionale Banga ha depositato una mozione (04.3179) con la quale chiede al Consiglio federale una modifica della legge federale del 14 dicembre 19901 sull'imposta federale diretta (LIFD) e della legge federale del 14 dicembre 19902 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) affinché il soldo dei pompieri sia esplicitamente dichiarato esente dall'imposta come è il caso per il soldo del servizio militare e civile e l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile.

Nel suo parere del 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione. Esso ha constatato in merito che non esiste infatti una differenza sostanziale tra il soldo del servizio militare e civile e il soldo dei pompieri. In tutti e tre i casi si tratta di prestazioni di servizi nell'interesse dello Stato e della società. Per questo motivo il soldo dei pompieri deve essere esentato dalle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni in maniera analoga al soldo del servizio militare e del servizio civile. Occorre però essere consapevoli del fatto che nel quadro dell'elaborazione della legge dovranno essere chiarite questioni di delimitazione. Il soldo dei pompieri deve in particolare essere delimitato rispetto alle indennità per i quadri, agli assegni per il servizio di picchetto e allo stipendio dei pompieri professionisti.

Il Consiglio nazionale ha seguito questo ragionamento e l'8 ottobre 2004 ha accolto senza discussione la mozione. Nella seduta del 28 settembre 2005 del Consiglio degli Stati la relatrice della Commissione ha tra l'altro sottolineato che dall'epoca dell'introduzione del sistema di protezione della popolazione, il corpo dei pompieri fa parte delle formazioni di primo intervento ed è un partner a tutti gli effetti della protezione della popolazione. Non si vede per quale motivo il corpo dei pompieri e la protezione civile debbano essere trattati diversamente sotto il profilo fiscale, sebbene entrambi siano elementi della protezione della popolazione. Conformemente all'ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti, il soldo dei pompieri non soggiace peraltro all'obbligo dell'AVS, sia per quanto concerne gli esercizi che per quanto riguarda i casi di primo intervento.

L'esenzione del soldo dei pompieri dall'imposta federale diretta non sarà scevra da problemi di delimitazione, come del resto qualsiasi eccezione del diritto fiscale. Il Consiglio federale dovrà disciplinare le questioni di delimitazione nel quadro dell'elaborazione della legge. Il soldo dovrà infatti essere delimitato nei confronti delle indennità ai quadri, delle indennità per il servizio di picchetto e degli stipendi dei pompieri professionisti. Il Consiglio degli Stati ha seguito il parere della sua commissione di esame preliminare e ha accolto la mozione.

2 Sicurezza e protezione della popolazione in Svizzera

La Costituzione federale della Confederazione Svizzera prescrive che la Confederazione e i Cantoni provvedono alla sicurezza della Svizzera e alla protezione della popolazione nei loro rispettivi ambiti di competenze. A tale scopo la Svizzera dispone di un esercito. Chi non può prestare il servizio militare presta il servizio civile. Chi non intende prestare il servizio militare per motivi di coscienza è incorporato nel servizio civile sostitutivo (servizio civile). La protezione della popolazione è garantita dal sistema di protezione della popolazione, che riunisce cinque organizzazioni partner, segnatamente la polizia, i pompieri, i servizi di sanità, i servizi tecnici e la protezione civile. La legislazione in ambito di protezione civile delle persone e dei beni dalle conseguenze dei conflitti armati compete alla Confederazione.

1 RS 642.11

2 RS 642.14