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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
RU 2008
Nel commercio e nella pubblicità con animali la persona responsabile della custodia dell'animale deve:
c. nelle aziende in cui si esercita il commercio di bestiame ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19667 sulle epizoozie: disporre di una patente per il commercio di animali;
2. Ordinanza del 23 novembre 20058 concernente la banca dati sul traffico di animali
Art. 3 cpv. 1 lett. f bis e cpv. 2
1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:
fbis numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;
2 I Cantoni devono notificare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) i dati di cui al capoverso 1 lettere a-fbis e le loro modifiche. L'Ufficio federale li trasmette al gestore.
Art. 4 cpv. 1 lett. h e cpv. 2
Abrogato
Art. 4 cpv. 4-6
4 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati concernenti gli animali della specie suina:
a. alla nascita di animali:
1. numero dell'azienda detentrice di animali,
2. numero totale degli animali contrassegnati,
3. data di nascita,
4. data della notifica;
b. all'importazione di animali:
1. Paese d'origine e numero d'identificazione dell'azienda detentrice di animali nel Paese d'origine,
2. numero dell’azienda detentrice di animali,
3. numero totale degli animali,
4. data di nascita, qualora nota,
5. data d’importazione,