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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2008

Nel commercio e nella pubblicità con animali la persona responsabile della custodia dell'animale deve:

c. nelle aziende in cui si esercita il commercio di bestiame ai sensi dell'articolo 20 capoverso 2 della legge del 1° luglio 19667 sulle epizoozie: disporre di una patente per il commercio di animali;

2. Ordinanza del 23 novembre 20058 concernente la banca dati sul traffico di animali

Art. 3 cpv. 1 lett. f bis e cpv. 2

1 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

fbis numero di telefono e lingua per la corrispondenza del detentore di animali;

2 I Cantoni devono notificare all'Ufficio federale dell'agricoltura (Ufficio federale) i dati di cui al capoverso 1 lettere a-fbis e le loro modifiche. L'Ufficio federale li trasmette al gestore.

Art. 4 cpv. 1 lett. h e cpv. 2

Abrogato

Art. 4 cpv. 4-6

4 Nella banca dati sono registrati i seguenti dati concernenti gli animali della specie suina:

a. alla nascita di animali:

1. numero dell'azienda detentrice di animali,

2. numero totale degli animali contrassegnati,

3. data di nascita,

4. data della notifica;

b. all'importazione di animali:

1. Paese d'origine e numero d'identificazione dell'azienda detentrice di animali nel Paese d'origine,

2. numero dell’azienda detentrice di animali,

3. numero totale degli animali,

4. data di nascita, qualora nota,

5. data d’importazione,

8 RS 916.404

9 RS 916.404.2