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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2008

Abrogata

Sezione 8 (Art. 237 – 239)

Abrogata

Art. 271 cpv. 4

4 Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati secondo le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole dall’ispettore degli apiari la

primavera seguente.

Art. 273 Lotta

1 In caso di diagnosi di peste europea delle api, il veterinario cantonale ordina nell’apiario infetto:

a) l’analisi immediata di tutte le colonie da parte dell’ispettore degli apiari;

b) il divieto di trasferire le api e i favi;

c) la distruzione entro 10 giorni di tutte le colonie e dei loro favi, nel rispetto dei provvedimenti di lotta contenuti nelle direttive della Sezione apiaria;

d) il divieto di utilizzare il miele per la nutrizione delle api o di venderlo ai centri di raccolta del miele;

e)la pulizia e la disinfezione delle arnie e degli utensili.

2 Determina inoltre, tenendo conto della configurazione del territorio, una zona di sequestro che comprende di regola una regione con un raggio di due chilometri attorno all’apiario infetto. Nella zona di sequestro sono applicabili i seguenti provvedimenti:

a. sono vietati qualsiasi offerta, trasferimento, introduzione e allontanamento di api e favi. Gli utensili apicoli possono essere trasferiti in un altro aviario soltanto dopo essere stati puliti e disinfettati;

b. d’intesa con il veterinario cantonale, l’ispettore degli apiari può autorizzare

il trasporto di api all’interno della zona di sequestro e l’introduzione di api prendendo le misure preventive necessarie.

3 L’ispettore degli apiari ordina il trattamento dei vecchi favi, della cera e del miele secondo le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole.

4 Sottopone al controllo per la presenza di peste europea delle api tutte le colonie della zona di sequestro entro 30 giorni.