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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
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Ordinanza sulle epizoozie
RU 2008
Art. 7 cpv. 1 lett. f, g e h
1 I Cantoni registrano tutte le aziende detentrici di animali ad unghia fessa. A tal fine designano un’unica autorità che rileva i dati seguenti:
f. dimensioni degli effettivi di caprini, ovini e di camelidi del nuovo mondo;
g. il tipo di detenzione dei suini (al chiuso; uscita pianificata; uscita libera; al pascolo);
h. il numero del Comune giusta l’ordinanza del 30 dicembre 19703 concernente i nomi dei luoghi, dei Comuni e delle stazioni.
Art. 8 Registro degli animali ad unghia fessa
Il detentore degli animali deve tenere per ogni azienda detentrice di animali un registro degli animali presenti. Vi sono menzionati gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi e, per quanto concerne gli animali delle specie bovina e caprina, anche i contrassegni, nonché i dati relativi alle occupazioni, alle inseminazioni e alle monte. Il registro deve essere costantemente aggiornato. Dietro richiesta, il detentore di animali deve trasmettere il registro al gestore della banca dati sul traffico di animali.
Art. 10 cpv. 2
Abrogato
Art. 14 cpv. 1 e 2
1 Il detentore di animali notifica al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambio di detentore nonché la chiusura dell'azienda.
2 Egli notifica alla banca dati sul traffico di animali:
a. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti e le diminuzioni degli effettivi della specie bovina nonché lo smarrimento di marchi auricolari;
b. entro tre giorni lavorativi, gli aumenti degli effettivi della specie suina;
c. c. entro 30 giorni la nascita di animali della specie bovina;