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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2008

Art. 5 cpv. 1

Abrogato

3. Ordinanza del 16 giugno 20069 sugli emolumenti per il traffico di animali

Art. 3 cpv. 1

1 Gli emolumenti sono riscossi sui marchi auricolari e, per gli animali delle specie bovina e suina, sulla base delle notifiche di macellazione, secondo le aliquote di cui all’allegato.

Allegato numeri 5, 6 lett. b e 8 lett. c

5. Emolumento per ogni animale macellato:

della specie bovina; 5.–

della specie suina –.10

6. Tassa amministrativa secondo l’articolo 3 capoverso 2 per:

b. mancata notifica o mancata o errata indicazione del

numero dell'azienda detentrice di animali,

del numero d'identificazione dell'animale,

del numero d'identificazione della madre,

del numero d'identificazione del padre, della data di

nascita, della data di entrata, della data d'uscita,

della data di morte, della data di macellazione o del

numero totale di animali 5.–

8. Emolumenti per le consultazioni ai sensi dell’articolo 6 capoverso 2 dell’ordinanza BDTA del 23 novembre 200510, sempre che non siano gratuite :

c. per i dati degli effettivi di un'azienda detentrice di animali

durante un anno civile ai sensi degli articoli 2 lettera e, 3

capoverso 1 lettere b–d dell'ordinanza BDTA così come

per il numero d'identificazione, il sesso, la razza e il colore

dei singoli animali presenti attualmente o dall'inizio

dell'anno civile nell'azienda detentrice di animali.

L'emolumento è da intendersi per ogni anno civile, per

ogni azienda detentrice e per ogni destinatario dei dati.

Rilevamenti ripetuti presso la stessa azienda detentrice di

animali da parte dello stesso destinatario dei dati sono

soggette a costi solo se effettuati in un nuovo anno civile. 2.–

10 RS 916.404

11 RS 916.407