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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
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Art. 61 cpv. 1bis
1bis Anche gli animali ad unghia fessa morti, ad eccezione degli animali della specie suina, devono essere notificati al Servizio designato dal Cantone.
Art. 65 cpv. 3 ultimo periodo
Abrogato
Art. 73 cpv. 1
1 Il veterinario ufficiale o l’ispettore degli apiari ordina la pulizia e la disinfezione e, se necessario, una disinfestazione. Egli sorveglia i lavori e si assicura che le persone preposte ai suddetti lavori dispongano delle necessarie conoscenze specialistiche.
Art. 179c cpv. 1 lett. c
1 In caso di diagnosi di BSE il veterinario cantonale ordina che:
c) siano registrati e uccisi, al più tardi entro la fine del ciclo di produzione,
tutti gli animali della specie bovina, nati tra un anno prima e un anno dopo la nascita dell'animale infetto e che in questo periodo si sono trovati in un effettivo di cui alla lettera b numero 2;
Art. 201
1 Tutti gli effettivi di capre sono riconosciuti indenni da AEC. In caso di sospetto o di epizoozia si sottrae tale riconoscimento all'effettivo colpito fino alla revoca del sequestro.
2 Gli effettivi sono sorvegliati mediante un’analisi sierologica.
3 I montoni devono essere sottoposti ogni anno ad analisi sierologiche e il detentore deve notificare i montoni al veterinario cantonale.
Art. 202 cpv. 2 lett. b
2 Il veterinario cantonale revoca il sequestro dopo che:
b. tre analisi sierologiche, a distanza di almeno sei mesi l'una dall'altra, hanno fornito un risultato negativo; la prima analisi può essere effettuata a partire da sei mesi dopo l’eliminazione degli animali infetti e sospetti nonché dei loro discendenti e al termine della pulizia e della disinfezione.