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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine

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Ordinanza sulle epizoozie

RU 2008

Art. 20 cpv. 3

3 I controlli degli effettivi delle colonie di api devono essere consegnati una volta all’anno, a metà aprile, all’ispettore degli apiari incaricato. I dati, in forma anonima, potranno essere messi a disposizione di organizzazioni private.

Art. 34 Patente per il commercio di bestiame

1 Coloro che esercitano il commercio di bestiame necessitano di una patente.

2 La patente per il commercio di bestiame viene rilasciata dal Cantone nel quale il commerciante di bestiame ha la sede sociale. Con il rilascio della patente si autorizza il commercio di bestiame su tutto il territorio svizzero.

3 La patente è rilasciata se il richiedente:

a. ha partecipato a un corso d’introduzione per commercianti di bestiame e

ha superato l'esame;

b. possiede una stalla che, per quanto riguarda l’ubicazione e le infrastrutture,

nonché l’organizzazione e la gestione, è conforme ai principi igienicosanitari in materia di lotta alle epizoozie.

4 La patente può essere rilasciata eccezionalmente a titolo provvisorio prima che l'interessato abbia concluso con successo il corso di introduzione per commercianti di bestiame.

5 Sono esentati dall'obbligo di disporre di una stalla i commercianti di bestiame che consegnano gli animali direttamente ai macelli.

6 Sono esentati dal frequentare il corso d'introduzione per commercianti di bestiame e dal sostenere l'esame i macellai che acquistano gli animali per la macellazione nella propria azienda e che portano gli stessi direttamente al proprio macello.

7 Per il rilascio e il rinnovo di una patente si versano:

b. a. al massimo 100 franchi per il commercio di ovini, caprini e suini nonché di vitelli di età inferiore ai sei mesi;

b. al massimo 200 franchi per il commercio di animali della specie equina e

della specie bovina di età superiore ai sei mesi.

8 Il veterinario cantonale, ai sensi dell'articolo 54a della legge, notifica al sistema d'informazione centrale il rilascio della patente per il commercio di animali.

Art. 35 Rinnovo e ritiro della patente per il commercio di animali

1 La patente deve essere rinnovata ogni anno. Dopo il secondo rinnovo il commerciante di bestiame ha l'obbligo di seguire un corso di aggiornamento.

2 Prima del rinnovo della patente, i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni possono essere convocati a ripetere il corso d'introduzione.

3 La patente non è rinnovata o è revocata se l’autorità cantonale competente accerta: