Progetto
Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 6Fedlex · Progetto
Ordinanza sulle epizoozie
RU 2008
d) controllare regolarmente in internet le notifiche di epizoozie dell'Ufficio federale;
e) portare con sé la patente per il commercio di bestiame durante il commercio e il trasporto degli animali.
2 La stalla deve essere dotata di:
a) sufficiente capacità per l'isolamento degli animali malati;
b) eventualmente, sufficiente capacità per l'isolamento di animali destinati all'esportazione;
c) strutture adeguate per scaricare, alloggiare, abbeverare, foraggiare e curare gli animali;
d) una superficie sufficiente per la raccolta dello strame e del letame;
e) e una vasca di raccolta per il colaticcio.
Art. 37a Sorveglianza da parte del veterinario ufficiale
Il veterinario ufficiale dispone che le stalle dei commercianti di bestiame e le registrazioni sul traffico di animali devono subire un controllo basato sui rischi a intervalli di tempo regolari da parte del veterinario ufficiale.
Art. 37b Tassa di macellazione
1 La tassa di macellazione per la copertura dei costi di prevenzione e lotta contro le epizoozie è riscossa dai macelli che la addebitano ai fornitori. Essa ammonta per capo di bestiame: Fr.
a. della specie bovina, di età superiore ai sei mesi a 3.–
b. della specie bovina, di età inferiore ai sei mesi a 1.50
c. della specie suina a –.50
d. della specie ovina a –.50
e. della specie caprina a –.50
2 Per la riscossione della tassa di macellazione, i macelli riceveranno un risarcimento di fr. --.10 per ogni capo di bestiame macellato. Tale indennizzo si aggiunge alla tassa di macellazione versata dai fornitori.
3 Il gestore della banca dati sul traffico di animali compensa gli emolumenti per la macellazione con i contributi che spettano al macello ai sensi dell'ordinanza del 10 novembre 20045 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
4 Il gestore della banca dati sul traffico di animali suddivide il ricavato della tassa di macellazione tra i Cantoni, in un'unica soluzione annuale, in base al numero di animali ad unghia fessa detenuti.