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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
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4. Ordinanza del 10 novembre 200411 concernente l’assegnazione di contributi ai costi per l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale
Art. 2 cpv. 1 e 1bis
1 Trattandosi di animali della specie bovina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita o di macellazione dell’animale secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera e dell'ordinanza del 23 novembre 200512 concernente la banca dati sul traffico di animali.
1bis Trattandosi di animali della specie suina, i contributi sono assegnati se la banca dati sul traffico di animali ha ricevuto la notifica di nascita o di macellazione dell’animale secondo l’articolo 4 capoverso 4 lettera d dell'ordinanza del 23 novembre 2005 concernente la banca dati sul traffico di animali.
Art. 3
Il gestore della banca dati sul traffico di animali stila un conteggio e versa i contributi. Può compensare tali contributi con gli emolumenti dovuti dall’azienda in virtù dell’ordinanza del 16 giugno 200613 sugli emolumenti per il traffico di animali.
5. Ordinanza del 7 dicembre 199814 sui dati agricoli
Art. 2 cpv. 1 lett. e
1 I Cantoni rilevano i dati:
e. relativi alle aziende detentrici di animali ad unghia fessa, equidi, volatili da cortile, pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali o api ai sensi degli articoli 7 e 18a dell’ordinanza del 27 giugno 199515 sulle epizoozie, che servono per l’esecuzione della legge del 1° luglio 196616 a condizione che non siano stati già registrati nel quadro del capoverso 1 lettere a e b (all. 2,
n. I e II);
12 RS 916.404
13 RS 916.404.2
14 RS 919.117.71
15 RS 916.401
16 RS 916.40