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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine

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Art. 18a Registrazione di aziende detentrici di equidi, volatili da cortile,

pesci o api

1 I Cantoni registrano tutte le aziende in cui sono tenuti equidi, volatili da cortile, pesci, ad eccezione dei pesci ornamentali, o api. Essi definiscono a tale scopo un ufficio che registri i seguenti dati:

a) a. il nome e l’indirizzo del detentore di animali;

b. le dimensioni e l'ubicazione dell'azienda detentrice di animali e degli

effettivi con le rispettive coordinate;

c. il tipo di detenzione (al chiuso; uscita in area con clima esterno; uscita

all'aperto) e le specie di volatili da cortile;

d. il tipo di reddito per i volatili da allevamento (ascendenti delle razze

ovaiole; ascendenti delle razze da ingrasso; ascendenti da allevamento di razza)

e. le specie di pesci detenute;

f. la quantità e l'ubicazione degli apiari occupati con le rispettive coordinate;

g. il tipo di detenzione delle api (apicoltura nomade; apicoltura stanziale);

h. eventualmente il numero assegnato all'azienda dal gestore della banca dati

sul traffico di animali.

2 Il detentore di animali annuncia al servizio cantonale competente, entro tre giorni lavorativi, una nuova azienda detentrice di animali, il cambiamento di detentore nonché la chiusura dell'azienda.

3 Il servizio cantonale assegna un numero d'identificazione a ogni azienda detentrice di animali. Se necessario, per il controllo del traffico di animali, esso può assegnare più di un numero d'identificazione a un'azienda con più effettivi.

4 Il servizio cantonale trasmette in formato elettronico i dati registrati e le relative modifiche all'Ufficio federale dell'agricoltura.

a) 5 L'Ufficio federale dell'agricoltura emana, d’intesa con l’Ufficio federale, prescrizioni tecniche concernenti i capoversi 1, 3 e 4.

Art. 19a Identificazione di apiari e notifica del trasferimento

1Gli apiari devono essere ben contrassegnati all’esterno con il numero d’identificazione cantonale.

2 L’apicoltore deve comunicare all’ispettore degli apiari il trasferimento delle proprie colonie di api, se la distanza dall’ultima posizione è superiore a 2 km.