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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
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5 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:
a) 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell’apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;
b) 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell’apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.
6 Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati secondo le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole dall’ispettore degli apiari la primavera seguente.
Art. 276 cpv. 1
Abrogato
Art. 297 cpv. 1 lett. bbise c
1 L’Ufficio federale adempie i seguenti compiti:
bbispuò stabilire quali metodi di analisi debbano essere impiegati per la sorveglianza e la lotta delle singole epizoozie;
c. emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per il rilascio della diagnostica veterinaria e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie.
II
Modifica del diritto vigente
Le ordinanze sotto elencate sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 23 aprile 20086 sulla protezione degli animali
Art. 103 lett. c
6Non ancora pubblicata nella RU (entrata in vigore: 1.9.2008)