Progetto

Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

5 Il veterinario cantonale revoca i provvedimenti di sequestro:

a) 30 giorni dopo la distruzione integrale delle colonie e dei favi dell’apiario infetto, nella misura in cui le arnie e gli utensili siano stati puliti e disinfettati, e i controlli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti;

b) 60 giorni dopo la distruzione delle colonie malate e sospette, nella misura in cui i controlli successivi dell’apiario infestato e quelli nella zona di sequestro non abbiano dato adito a nuovi sospetti.

6 Gli apiari ubicati nella zona di sequestro devono essere controllati secondo le direttive del Centro svizzero di ricerche apicole dall’ispettore degli apiari la primavera seguente.

Art. 276 cpv. 1

Abrogato

Art. 297 cpv. 1 lett. bbise c

1 L’Ufficio federale adempie i seguenti compiti:

bbispuò stabilire quali metodi di analisi debbano essere impiegati per la sorveglianza e la lotta delle singole epizoozie;

c. emana prescrizioni tecniche per il prelievo di campioni, per il rilascio della diagnostica veterinaria e per le analisi necessarie alla diagnosi delle epizoozie.

II

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze sotto elencate sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 23 aprile 20086 sulla protezione degli animali

Art. 103 lett. c

6Non ancora pubblicata nella RU (entrata in vigore: 1.9.2008)

7 RS 916.40