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Consultazione 2007/127: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE) · 14 pagine
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a. l'assenza di una stalla o che la stalla non è conforme ai principi igienico-sanitari in materia di lotta alle epizoozie;
b. la violazione ripetuta o grave da parte del commerciante di bestiame o del
suo personale delle prescrizioni delle legislazioni in materia di epizoozie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di medicamenti e di agricoltura;
c. la mancata frequenza del corso di aggiornamento o la mancata
ripetizione del corso d'introduzione.
4 Il veterinario cantonale notifica al sistema d'informazione centrale il ritiro o il rifiuto della patente per il commercio di bestiame giusta l'articolo 54a della legge.
Art. 36 Corsi d'introduzione e di aggiornamento
1 I veterinari cantonali organizzano i corsi d'introduzione e di aggiornamento per i commercianti di bestiame. Tali corsi possono essere tenuti da più Cantoni congiuntamente.
2 L'esecuzione dei corsi può essere delegata a un'altra organizzazione. Tale organizzazione deve poter dimostrare:
a) di disporre di insegnanti qualificati per la formazione specifica e
b) che il controllo esterno della qualità è effettuato da un'associazione accreditata ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione.
3 Durante i corsi d'introduzione i partecipanti ricevono una formazione sui doveri dei commercianti di bestiame, nonché sulla normativa in materia di epizoozie e di protezione degli animali.
4 Durante i corsi di aggiornamento i partecipanti ricevono informazioni sulle conoscenze correnti sulla prevenzione delle epizoozie.
5 L'Ufficio federale, dopo consultazione dell'Associazione svizzera dei veterinari cantonali, emana un regolamento sui corsi d'introduzione e di aggiornamento, nel quale specifica l'entità e il contenuto dei corsi.
Art. 37 Obblighi dei commercianti di bestiame
1 I commercianti di bestiame sono tenuti a:
a) notificare senza indugio a un veterinario il sospetto o la comparsa di un'epizoozia nonché una maggiore frequenza di morti o aborti;
b) utilizzare, per il trasporto, veicoli che adempiono le disposizioni di cui all'articolo 25 capoverso 1;
c) informare il personale sull'osservanza delle prescrizioni e formarlo e aggiornarlo periodicamente;