Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
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Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
Art. 12
Il capoverso 1 dell’attuale articolo 12 viene modificato. L’aggiunta della menzione delle misure
privative della libertà è apparsa necessaria, per poter contemplare anche casi che corrispondono all’articolo 19 capoversi 1 e 3 CP13. Occorre poter escludere dal servizio civile anche chi è stato assolto perché al momento del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito, ma si è visto inflitte misure privative della libertà. L’articolo 22 del disegno di revisione della LM contiene la stessa integrazione. Una condanna penale o misure privative della libertà implicano tuttavia un’esclusione dal servizio civile soltanto se in ragione di circostanze personali specifiche il richiedente risulta
effettivamente inadatto.
Capoversi 2 e 3: per la prima volta viene introdotta nella legge la possibilità di essere riammessi al servizio civile. Le ragioni sono le stesse che possono portare a una riammissione nell’esercito, con la sola eccezione che il servizio civile, in quanto servizio sostitutivo, non può far dipendere una
riammissione dal suo fabbisogno di personale.
Per pronunciare la sua decisione l’organo di esecuzione deve poter disporre degli atti relativi alla pena e alla sua esecuzione. Il diritto di accedere ai dati del casellario giudiziale riguarda soltanto i casi passati in giudicato e non le procedure pendenti.
Art. 16a Forma della domanda
Capoverso 1: Il primo periodo della normativa vigente rimane; il secondo, che concerne la
presentazione di domande per via elettronica, è integrato nel capoverso 2.
Capoverso 2: occorrerà stabilire a livello di ordinanza se introdurre un formulario standard.
Art. 16b Contenuto della domanda
Capoverso 1: la domanda deve contenere innanzitutto una dichiarazione in cui candidato afferma di voler prestare servizio civile per ragioni di coscienza. La „dichiarazione“ non è una motivazione della domanda, ma lo spazio in cui il candidato afferma semplicemente di vivere un conflitto di coscienza che lo rende pronto ad assumersi l’onere di un servizio civile. Il conflitto di coscienza non va né chiarito né motivato.
Capoverso 2: i dati necessari concernenti il richiedente e il suo obbligo di leva vengono oggi desunti dal libretto di servizio e dal PISA. Al momento non è ancora chiaro che forma assumerà in futuro il libretto di servizio, che potrebbe essere trasformato in un documento elettronico. Spetta al Consiglio federale stabilire quali documenti di identità (libretto di servizio o altri) vadano richiesti. Se si dovesse prevedere l’uso di un formulario, ad esempio, esso consentirebbe di rilevare i dati personali. Il
capoverso 2 propone dunque una formulazione aperta. In questo modo, eventuali modifiche introdotte dall’Amministrazione militare non renderebbero subito indispensabile una revisione della LSC.
Non si chiede di presentare un curriculum vitae separato: un formulario consentirebbe di rilevare direttamente i dati sulla formazione scolastica e professionale necessari per assegnare più tardi un impiego.
I dati sull’obbligo di leva riguardano l’idoneità al servizio e informazioni necessarie a calcolare i giorni ancora da prestare e la compensazione per perdita di guadagno. I dati possono essere richiesti sia al candidato, sia ad altri uffici (art. 16c cpv. 1 LSC).
13 RS 311.0