Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
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Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
Art. 18b Ammissione durante un servizio militare
La legge riprende l’articolo 12 dell’ordinanza sulla procedura d’ammissione al servizio civile. Per ragioni organizzative è possibile che il licenziamento non avvenga „il giorno stesso“ della notifica della decisione di ammissione, ad esempio se la truppa si trova in un luogo discosto o se la comunicazione perviene soltanto tardi la sera. In questi casi eccezionali il licenziamento deve avvenire al più tardi il giorno seguente.
Art. 18c e 18d
Questi articoli possono essere abrogati: l’articolo 18c diventa l’articolo 18a capoverso 1, il contenuto dell’articolo 18d viene ripreso dall’articolo 18 capoverso 3. I capoversi 2 e 3 dell’articolo 18d vengono semplicemente a cadere, dato che disciplinano aspetti legati all’audizione personale, che non si presentano più nell’ambito della variante „prova di fatto“; il capoverso 4 è inutile, perché si limita a stabilire un aspetto che comunque vale già di per sé.
Art. 22 cpv. 5
L’accesso a dati del casellario giudiziale può avvenire sulla scorta di considerazioni concernenti la sicurezza di terze persone nel caso di impieghi in settori delicati (ad es. a contatto con bambini). Per poter chiarire nel singolo caso la presenza di una minaccia, l’organo di esecuzione deve poter
accedere, prima di decidere un impiego, oltre ai dati relativi alle condanne penali anche agli atti di eventuali procedimenti penali pendenti. Visionati gli atti, l’organo di esecuzione può decidere di ignorare un accordo per un futuro impiego o disporre l’interruzione di un impiego in corso.
Art. 26 cpv. 4 e 5
I capoversi 4 e 5 vengono cassati, poiché negli ultimi anni non sono stati applicati. Ciò si spiega,
presumibilmente, da un lato con il miglioramento delle prestazioni della compensazione di perdita di guadagno e, dall’altro, con una maggiore flessibilità nella definizione degli impieghi.
Art. 29 cpv. 4
Capoverso 4: il disciplinamento proposto colma una lacuna nella legge oggi in vigore. Non è
accettabile che lo Stato obblighi giovani cittadini a prestare servizio civile, facendo loro sopportare l’intero rischio legato all’effettivo conseguimento delle prestazioni loro dovute in cambio. Se l’istituto d’impiego è insolvente, lo Stato deve assumersi la responsabilità. Si tratta di gestire l’obbligo di leva sulla base di principi di lealtà. Nel caso di persone giuridiche l’insolvenza risulta dalla dichiarazione di fallimento; nel caso di persone fisiche da una procedura di pignoramento senza risultati. In
quest’ultimo caso non è necessario che la persona che ha prestato il servizio civile abbia subito a sua volta un pignoramento.
Il pagamento delle prestazioni da parte dell’organo di esecuzione consente di trasferire alla
Confederazione (cessione legale) le pretese che il civilista avanza nei confronti dell’istituto d’impiego. Questi casi sono rari e il rischio finanziario assunto dallo Stato è pertanto limitato. Per assumere misure efficaci che permettano di evitare impieghi in istituti minacciati da insolvenza, l’organo di esecuzione dovrebbe sviluppare un’intensa attività di controllo, i cui costi sarebbero di molto superiori a quelli a cui si va incontro con la soluzione proposta.