Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

procedura di pignoramento. La base normativa necessaria a questo scopo sarà costituita dal nuovo articolo 29 capoverso 4.

6.2 Distintivi per le persone che prestato servizio civile (art. 40a LSC)

Nei suoi interventi, specie se si tratta di operazioni di gruppo, il servizio civile viene regolarmente confuso con la protezione civile. Ciò può essere evitato munendo i civilisti di appositi distintivi. Nel caso di interventi in seguito a catastrofi ambientali andranno distribuite sopravvesti adatte. Non si tratta in alcun caso, tuttavia, di introdurre un’uniforme per il servizio civile, quanto piuttosto di garantire che il civilista possa essere riconosciuto nella sua funzione, di mettergli a disposizione un

equipaggiamento adatto e di contribuire a conferire al servizio civile un profilo autonomo.

6.3 Diritto di ricorso dell’organo di esecuzione contro le decisioni degli incaricati dell’esecuzione (art. 63 LSC)

Con l’abrogazione dell’articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza sulla delega di compiti esecutivi del servizio civile (ODSC, RS 824.091) – sulla scorta dell’adeguamento di ordinanze federali alla revisione totale dell’organizzazione giudiziaria, con effetto a partire dal 1° gennaio 2007 – è venuto a cadere il diritto di ricorso dell’organo di esecuzione contro le decisioni degli incaricati dell’esecuzione. Ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 della legge federale sulla procedura amministrativa, un’ordinanza non è ritenuta sufficiente per sancire un diritto di ricorso. Il diritto di ricorso dell’organo di esecuzione va pertanto disciplinato nella legge: sarà questo il ruolo del nuovo articolo 63 capoverso 3. (L’art. 79 cpv. 2 LSC autorizza in linea di principio l’organo di esecuzione a trasferire compiti esecutivi a terzi).

6.4 Nuovo numero di assicurato AVS (art. 80 LSC)

Il 23 giugno 2006 il Parlamento ha deciso di modificare la legge federale su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (nuovo numero di assicurato AVS). La modifica dovrebbe entrare in vigore al più tardi il 1° gennaio 2008. La revisione della LAVS prevede che, per impiegare sistematicamente il numero di assicurato per scopi indipendenti dall’AVS, occorra una base giuridica. L’articolo 50e capoverso 1, in particolare, stabilisce che tale numero può essere impiegato in maniera sistematica al di fuori dell’assicurazione sociale della Confederazione, se ciò è previsto da una legge federale e se sono definiti lo scopo dell’impiego e gli aventi diritto.

L’organo di esecuzione per il servizio civile utilizza in maniera sistematica il numero di assicurato AVS nei seguenti ambiti:

_ comunicazione di dati personali alle autorità cantonali per la definizione o il rimborso della tassa

d’esenzione dall’obbligo militare ai sensi dell’articolo 7 lettera s dell’ordinanza sul sistema di informazione del servizio civile (RS 824.095);

_ versamento di prestazioni ai sensi del regolamento per le indennità di perdita di guadagno (il

numero di assicurato AVS deve essere indicato sul questionario IPG);

_ collaborazione tra l’organo di esecuzione e uffici militari amministrativi e di comando.

Nella LSC manca tuttavia ancora una base giuridica formale come quella richiesta dalla revisione della LAVS. Per garantire l’impiego, nell’attuale contesto, del numero di assicurato AVS secondo la nuova impostazione, occorrerà introdurre un nuovo articolo 80 capoverso 1ter LSC analogo, nella

formulazione, a quanto previsto nel disegno di revisione della legge militare (art. 146 cpv. 2 LM).

Per quanto concerne le indennità di perdita di guadagno, l’autorizzazione di impiegare il numero di assicurato AVS è prevista essenzialmente dall’articolo 21 capoverso 2 della legge federale del 25