Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
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Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
Art. 8a Adeguamento della durata del servizio civile ordinario (solo per la sottovariante 1,5)
Capoverso 1 lettera a: il fattore potrà essere innalzato soltanto se, per un periodo di almeno due anni, una lacuna negli effettivi dell’esercito potrà essere ricondotta a un corrispondente aumento di
ammissioni al servizio civile. Tra la lacuna negli effettivi dell’esercito e l’aumento di ammissioni al servizio civile deve pertanto sussistere un’interrelazione diretta. Altre circostanze (ad es. lo sviluppo demografico, un aumento delle persone dichiarate non idonee al servizio militare) non costituiscono da sole ragioni per innalzare il fattore che definisce il rapporto tra le durate dei due servizi.
Qualche osservazione in merito al concetto di „fabbisogno di personale dell’esercito“. L’esercito si compone dall’esercito attivo e dalla riserva (art. 2 dell’ordinanza del 4 ottobre 2002 sull’organizzazione dell’esercito, OEs11). Questi sono composti di volta in volta dall’effettivo regolamentare e dalla riserva di prontezza dei loro corpi di truppa e delle loro formazioni (art. 2 cpv. 1 dell’ordinanza del 26
novembre 2003 sull’organizzazione dell’esercito, OOE12). Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) promulga le tabelle degli effettivi regolamentari (art. 2 cpv. 2 OOE). L’articolo 5 OEs definisce il numero massimo di persone soggette all’obbligo di
prestare servizio militare per l’esercito attivo e per la riserva. Si tratta di un valore limite. L’effettivo reale dell’esercito, che dipende dalle tabelle degli effettivi regolamentari promulgate dal DDPS (art. 5 cpv. 3 OEs), può attestarsi al di sotto di questo valore.
Il concetto di „fabbisogno di personale“ corrisponde agli effettivi reali dell’esercito, più le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare incorporate negli stati maggiori del Consiglio federale o che conformemente all’articolo 60 LM non sono incorporate in formazioni (art. 5 cpv. 3 OEs).
Con „i fattori di cui articolo 8 capoverso 1“ intendiamo che anche il fattore 1,1, valido per sottufficiali e ufficiali, può essere innalzato. Se ad esempio gli effettivi di ufficiali dell’esercito non dovessero più essere garantiti a causa di un aumento del numero delle loro ammissioni al servizio civile, si potrebbe eventualmente pensare di correggere verso l’alto esclusivamente il fattore che li riguarda.
Capoverso 1 lettere b e c: è possibile ridurre il fattore se gli effettivi dell’esercito lo consentono. A questo scopo, non importa se il fattore in uso precedentemente sia stato innalzato in virtù della lettera a, e di quanto. La riduzione prevede d’altra parte una riserva per ex alti sottufficiali o ufficiali. Nel loro caso il fattore non può scendere sotto l’1,1, dato che è strettamente necessario mantenere il
presupposto per la prova di fatto.
All’interno della fascia di oscillazione compresa tra 1,5 e 1,2 e in particolar modo nel caso di
annullamento di aumenti precedenti, l’Assemblea federale dispone di un margine discrezionale. Essa può decidere a seconda del fabbisogno di personale dell’esercito e del numero di persone soggette all’obbligo di leva.
Capoverso 2: un’eventuale diminuzione del fattore interesserà soltanto chi è stato ammesso al
servizio civile dopo che la riduzione è stata decisa. In questo modo si intende da un lato impedire che venga favorito chi ha tirato per le lunghe il servizio civile rinviandolo ripetutamente e, dall’altro,
permettere all’istituto d’impiego di rispettare la propria pianificazione.
Analogamente, un eventuale innalzamento del fattore non deve ripercuotersi sulle decisioni di
ammissione già pronunciate. Lo scopo della correzione del fattore è gestire in prospettiva futura il flusso di persone dall’esercito al servizio civile. Non deve pertanto avere nessuna ripercussione su chi è già stato ammesso al servizio civile. Questi è tenuto a prestare il numero di giorni previsti al
momento in cui la sua ammissione è stata decisa.
11 RS 513.1
12 RS 513.11