Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
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Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
settembre 1952 sull’indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso di maternità (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG, RS 834.1). Esso consente espressamente di applicare la LAVS per analogia quando si tratta del numero di assicurato. La cooperazione dell’organo di esecuzione e degli istituti di impiego – e dunque anche il loro ruolo nell’insieme della procedura – non è chiaramente definita. Allo scopo di creare una base giuridica esplicita, in allegato alla revisione della LSC l’articolo 21 capoverso 1 LIPG va pertanto modificato di conseguenza.
6.5 Accesso dell’organo di esecuzione del servizio civile ai dati del casellario giudiziale (art. 12, 22 cpv. 5, 80 cpv. 1quater e 80a cpv. 3 e 4 LSC, art. 365 e 367 CP)
L’articolo 367 capoverso 2 lettera j CP consente all’organo di esecuzione di consultare i dati del casellario giudiziale. La finalità di questo accesso viene però definita soltanto a livello di ordinanza. catalogo dei compiti per i quali esso è giustificato va pertanto completato con la menzione dei compiti che riguardano l’esecuzione della LSC: nel caso della variante “procedura semplificata” l’organo di esecuzione ha bisogno di consultare – come finora – i dati del casellario giudiziale che occorrono per valutare una domanda d’ammissione (art. 365 cpv. 2 lett. l CP). Nella variante „prova di fatto“, invece, tale accesso non si giustifica più. Il diritto di accesso in vigore, che consente alla Commissione di esaminare le persone che svolgono servizio civile, resterà immutato nel caso di entrambe le varianti (prova di fatto: art. 365 cpv. 2 lett. l CP; procedura semplificata: art. 365 cpv. 2 lett. m CP). L’organo di esecuzione, inoltre, avrà il diritto di consultare i dati del casellario giudiziale, nel caso occorra chiarire l’attitudine della persona che presterebbe servizio civile in settori delicati (prova di fatto: art. 365 cpv. 2 lett. m CP; procedura semplificata: art. 365 cpv. 2 lett. n CP). Esclusivamente a questo scopo, inoltre, verrà autorizzato l’accesso a dati concernenti procedure penali in corso. L’articolo 367 capoverso 4 CP sarà completato di conseguenza. Contemporaneamente potrà essere corretto un errore nel testo dell’articolo, secondo cui si tratterebbe di „richieste di estratti del casellario giudiziale registrati in relazione a procedimenti penali pendenti”, quando nel casellario vengono invece registrati “dati su procedimenti penali pendenti” in generale.
Nella LSC occorrerà inoltre chiarire in che misura i dati concernenti procedimenti penali vadano considerati rilevanti. L’articolo 12 (esclusione dal servizio civile) viene di conseguenza modificato in entrambe le varianti, mentre si introduce un nuovo articolo 22 capoverso 5 (valutazione dell’idoneità per un impiego particolare). L’articolo 16d capoverso 2 della variante “procedura semplificata”
definisce a che scopo l’organo di esecuzione, nell’ambito dell’esame della domanda, può prendere visione di dati concernenti eventuali sentenze. In entrambe le varianti viene inoltre introdotto un nuovo capoverso 1quater all’articolo 80 che autorizza non solo a elaborare, ma anche ad archiviare nel sistema ZIVI+ i dati del casellario giudiziale che hanno consentito di pronunciare decisioni concrete.