Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

B. Revisione LSC, variante “prova di fatto” (sottovarianti 1,5 e 1,8): commento ai singoli articoli

Art. 1

Capoverso 1: la disponibilità a prestare servizio civile, malgrado esso sia più lungo del servizio

militare, deve essere motivata con un conflitto di coscienza. Il candidato al servizio civile continua pertanto a essere tenuto a fare esplicito riferimento alla propria coscienza e a un conflitto con il

servizio militare. La dichiarazione di disponibilità a prestare un servizio più lungo rende in qualche modo superflua una spiegazione delle ragioni morali o etiche del richiedente; essa serve, d’altra parte, affinché egli prenda esplicitamente posizione in merito.

I capoversi 2 e 3 vengono a cadere, dato che un’esposizione dettagliata e un esame dei motivi di coscienza non sono più previsti.

Art. 4 cpv. 2bis

Impieghi del servizio civile nel settore agricolo sono contemplati nel contesto di progetti per il

miglioramento dell’infrastruttura, per l’allestimento e la cura di superfici di compensazione ecologica e per la cura delle foreste. Per adempiere questi compiti le aziende agricole riconosciute ai sensi

dell’articolo 4 capoverso 2 come istituti di impiego si vedono di regola assegnato annualmente un contingente di giorni di impiego di servizio civile.

Rispetto ad altri istituti d’impiego, le aziende agricole sono particolarmente adatte per le assegnazioni d’ufficio, decise nel caso in cui persone tenute a prestare servizio civile non abbiano collaborato in misura sufficiente nella ricerca di un posto e nelle trattative con i datori di lavoro. Per gli istituti

d’impiego, le persone assegnate d’ufficio costituiscono, di solito, un onere considerevole in termini di accompagnamento (introduzione, gestione del lavoro). È così che in questi casi l’organo d’esecuzione si ritrova ad avere ben poche possibilità di scelta.

Aggiungere all’articolo 4 il capoverso 2bis consente di rimediare a questa lacuna, e incoraggia le aziende agricole a collaborare maggiormente nell’esecuzione di assegnazioni d’ufficio. L’incentivo è costituito semplicemente dalla possibilità di impiegare persone assegnate d’ufficio per progetti non menzionati dal capoverso 2 e senza tener conto dei contingenti. Entrano tuttavia in considerazione soltanto le aziende agricole riconosciute ai sensi del capoverso 2 e con le quali l’organo di esecuzione è in stretto contatto. L’impiego a titolo eccezionale di persone assegnate d’ufficio nella produzione agricola costituisce per le aziende interessate un valore aggiunto, e un risarcimento per la loro

collaborazione in un compito ingrato. Questa nuova misura dovrebbe consentire di portare da 60 a 70 le assegnazioni d’ufficio annuali nell’agricoltura.

Art. 8 (solo per la sottovariante 1,8)

Il fattore dovrà essere aumentato soltanto nel caso di soldati e sottufficiali, non però di sottufficiali superiori e di ufficiali, dato che soltanto per queste funzioni si teme che l’introduzione della soluzione della “prova di fatto” possa creare problemi per assicurare gli effettivi dell’esercito. Da questo

innalzamento del fattore ci si attende ripercussioni tali da giustificare una rinuncia a un’ulteriore possibilità di correggere il fattore, analogamente a quanto previsto dall’articolo 8a per la sottovariante 1,5.