Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

Art. 17 Effetto della domanda d’ammissione

Va abrogato l’effetto preventivo della presentazione della domanda, che prevedeva la sospensione dell’obbligo di entrare in servizio: tale misura sarà infatti superflua, dal momento che le domande potranno venir giudicate molto velocemente. Le decisioni relative a domande complete possono essere prese nello spazio di una settimana. Spetta pertanto al candidato inoltrare la domanda con sufficiente anticipo sull’inizio di un nuovo servizio militare.

A differenza della variante “prova di fatto”, nel caso della procedura semplificata l’effetto sospensivo della presentazione della domanda verrà mantenuto. Questo però a condizione che la domanda sia inoltrata al più tardi tre mesi prima dell’inizio di un nuovo servizio militare. Questo margine di tempo dovrebbe permettere in ogni caso di evadere la domanda a tempo, anche nel caso si renda

necessaria un’audizione personale.

Art. 18 Decisione

Capoverso 1: la commissione d’ammissione viene abolita. Le ammissioni saranno decise dall’organo di esecuzione.

Capoverso 2: sono ammesse le persone la cui domanda rispetta i criteri formali previsti. In caso contrario non si entra in materia. La lettera c integra l’articolo 16a capoverso 2: la dichiarazione non deve essere vincolata a riserve o condizioni.

Si è rinunciato di proposito a disciplinare l’esclusione di chi si è reso colpevole di un’infrazione o di un delitto gravi. Questo perché in tal caso la persona interessata viene esclusa dall’esercito (art. 22 del disegno di revisione della LM). Poiché queste persone non sono più soggette all’obbligo di leva, non sono ovviamente nemmeno tenute a presentare una domanda per essere ammesse al servizio civile. Se l’organo d’esecuzione del servizio civile dovesse disporre di nuove informazioni, le comunica all’esercito che provvederà a verificare l’eventualità di un’esclusione del richiedente.

Capoverso 4: la procedura d’ammissione rimane gratuita. La procedura amministrativa di prima istanza non prevede risarcimenti delle parti.

Art. 18a Notifica della decisione

Capoverso 1: la notifica della decisione al Dipartimento viene abrogata, poiché è abolito anche il suo organo di controllo. La notifica all’organo di esecuzione diventa invece obsoleta, dato che la decisione viene presa direttamente da quest’ultimo e non più, come in precedenza, dalla commissione

d’ammissione.

Capoverso 2: la Commissione di ricorso DFE (REKO EVD) aveva autorizzato il ritiro della domanda anche dopo la decisione di ammissione al servizio civile, a condizione che quest’ultima non fosse ancora entrata in vigore. Questa possibilità presenta aspetti problematici, poiché potrebbe

incoraggiare eventuali abusi. Sarebbe infatti possibile utilizzare una domanda d’ammissione al servizio civile come uno strumento per ottenere un rinvio del servizio militare precedentemente rifiutato dall’Amministrazione militare. Una volta ottenuto de facto il rinvio basterebbe ritirare, a servizio militare iniziato, la domanda. Il capoverso 2 intende escludere una simile eventualità. Chi viene ammesso al servizio civile e vuole tuttavia prestare servizio militare, può chiedere ai sensi dell’articolo 11

capoverso 3 di essere nuovamente incorporato nell’esercito. La richiesta verrà accettata se il

richiedente ha già assolto un primo impiego nel servizio civile e se l’esercito è interessato alla sua riammissione.