Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
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Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
C. Revisione LSC, variante “procedura semplificata”: commento ai singoli articoli
Art. 1
Capoverso 1: „esporre in maniera convincente“ sostituisce quanto richiesto finora, ossia „rendere credibile di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza“. A differenza della
soluzione che si basa sulla prova di fatto, la procedura semplificata non si accontenta di una semplice dichiarazione in cui si invocano ragioni di coscienza e ci si dichiara disposti a prestare servizio civile. Essa pretende invece che la domanda di ammissione e le ragioni di coscienza che determinano il conflitto con l’obbligo di prestare servizio militare vengano motivate ai sensi dell’articolo 16c.
Dato che con questa variante il riferimento alla coscienza rimane fondamentale, il capoverso 2 rimane immutato.
Il capoverso 3 potrà invece essere abrogato. Si tratta di una disposizione rivolta principalmente ai membri della commissione d’ammissione. Essa stabilisce che l’imperativo al quale si appella il
richiedente deve accordarsi con le sue rappresentazioni morali, e non con le presunte
rappresentazioni morali della società o addirittura con la personale interpretazione dei membri della commissione d’ammissione. Poiché la commissione d’ammissione viene abolita, cade anche il
destinatario (esterno) della norma. L’organo di esecuzione è d’altra parte libero di varare istruzioni in tale ambito all’indirizzo dei suoi collaboratori.
Art. 4 cpv. 2 Art. 8a Adeguamento della durata del servizio civile ordinario Art. 12 Art. 16a Forma della domanda
Cfr. le considerazioni in merito alla variante “prova di fatto”.
Art. 16b Contenuto della domanda
Capoverso 1: si continua fondamentalmente a richiedere l’esposizione del conflitto di coscienza invocato. Anche nel caso in cui il candidato solleciti di propria iniziativa un’audizione personale (art. 18 cpv. 1 lett. c), occorre comunque presentare una domanda scritta che comprenda una motivazione minima del conflitto di coscienza, sufficiente a garantire almeno l’entrata in materia. Se la domanda, malgrado la richiesta di completarla, rimane lacunosa, l’organo di esecuzione del servizio civile non entra in materia (art. 18a cpv. 2 lett. b).
Il capoverso 2 corrisponde alla variante „prova di fatto“. Rinviamo pertanto alle considerazioni esposte in precedenza.
Art. 16c Spiegazione del conflitto di coscienza
Sulla base del diritto in vigore un candidato al servizio civile è tenuto a soddisfare tre condizioni: (1) deve invocare un imperativo morale, che (2) sia inconciliabile con l’obbligo di prestare servizio militare e (3) deve rendere credibile questo conflitto di coscienza. Per giudicare l’adempimento di questa terza condizione, ci si fondava finora su una suddivisione dei modi di comunicare e di rendere comprensibili processi personali e intrapsichici quali un conflitto di coscienza e ciò in cinque diversi orizzonti: una dimensione razionale, una biografica, una legata al modo di vivere, una alla sensibilità individuale e,