Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine

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Dipartimento federale dell'economia DFE

Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI

Organo centrale

conciliabilità con quanto affermato nell’esposizione possono emergere non solo in merito a eventuali dati del casellario giudiziale ma anche, ad esempio, dalla scarsa plausibilità delle argomentazioni scritte.

Lettera c: il richiedente può sollecitare di sua iniziativa un’audizione personale. In questo modo si intende evitare di penalizzare le persone che sono convinte di riuscire a esprimersi meglio oralmente che per iscritto. Un’audizione ha tuttavia luogo soltanto se l’ammissione non può già essere concessa sulla base della domanda scritta, che va comunque presentata. Il desiderio di esprimersi oralmente non esonera infatti in ogni modo il candidato dall’inoltrare una domanda scritta corredata da un

minimo di motivazioni. L’audizione personale non può essere un modo per aggirare un’eventuale richiesta di completare la domanda.

Capoversi 2 e 3: queste disposizioni assumono rilevanza soprattutto nel caso in cui la domanda di ammissione di un richiedente venga respinta e il giorno dell’audizione non possa, di conseguenza,

essere calcolato come un giorno di servizio civile. Se l’audizione avviene nell’ambito del reclutamento, non costituisce un’eccezione rispetto a quest’ultimo. Viene pertanto calcolata come un normale giorno di reclutamento nel computo dell’obbligo di leva. Il capoverso 2 riprende il testo dell’attuale articolo 18d capoverso 2; il capoverso 4 corrisponde invece all’attuale articolo 18d capoverso 3.

Art. 18a Decisione

Capoverso 2: al contrario di quanto previsto per l’altra variante, nel caso della procedura semplificata il richiedente non è tenuto a dichiarare, senza riserve né condizioni, di voler prestare servizio civile ai sensi della presente legge. È possibile soprassedere a questa dichiarazione, che non è peraltro prevista nemmeno dal diritto in vigore, poiché date le condizioni molto restrittive poste per la redazione della domanda scritta, si può escludere che un candidato avvii la procedura d’ammissione al servizio civile in modo avventato e senza comprenderne il significato. Una domanda è considerata “lacunosa” se non presenta nessuna motivazione (ossia se non invoca alcun imperativo morale, se non spiega il conflitto di coscienza rispetto al servizio militare o se non affronta alcune delle dimensioni di cui all’art. 16b cpv. 2) oppure se non è firmata o le mancano altri degli elementi imprescindibili previsti

dall’articolo 16a capoverso 3. Si decide di non entrare in materia solo se il richiedente non ha

completato la sua domanda entro i termini notificatigli per iscritto oppure se, senza solidi motivi, non si è presentato all’audizione, violando così il suo obbligo di collaborare.

Capoverso 3: è ammesso al servizio civile chi è in grado di esporre in modo convincente il suo

conflitto di coscienza all’organo di esecuzione. L’ammissione è invece rifiutata se le spiegazioni non risultano convincenti, nei loro punti essenziali, neanche dopo l’audizione personale, se esistono dubbi fondati in merito alla loro veridicità oppure se le argomentazioni sono inappropriate per illustrare un conflitto di coscienza (ad es. se, a titolo di imperativo morale, viene avanzata una norma che non ha valore di imperativo o che non ha niente a che vedere con la morale).

Come per la variante „prova di fatto“, anche qui si rinuncia volutamente a escludere dal servizio civile chi ha commesso un delitto o un crimine gravi (cfr. il commento all’art. 18 cpv. 2 della variante „prova di fatto“). Una condanna, ad esempio, per un delitto violento può tuttavia sollevare dubbi in merito alle ragioni di coscienza invocate.

Art. 18b Notifica della decisione Art. 18c Ammissione durante un servizio militare Art. 18d Art. 22 cpv. 5