Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/31: Revisione della legge federale sul servizio civile e della legge federale sulla tassa d'esenzione dall'obbligo militare · 48 pagine
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Dipartimento federale dell'economia DFE
Organo d'esecuzione del servizio civile ZIVI
Organo centrale
D. Revisione LTEO: commento ai singoli articoli
Art. 8
Capoverso 1bis: la modifica tiene conto del fatto che un periodo di servizio civile breve conta almeno 26 giorni. Nel contempo sostituisce il ritmo biennale in vigore finora con un ritmo annuale, poiché con il sistema Esercito XXI anche la persona soggetta all’obbligo di prestare servizio militare è tenuta, dopo la scuola reclute, a presentarsi ad un corso di ripetizione annuale fino ad assolvimento completo dell’obbligo.
Art. 12
Capoverso 1 lettere a, d: secondo l’articolo 11 LTEO, nel rispetto della legislazione sull’imposta federale diretta la tassa d’esenzione è prelevata in funzione del reddito netto complessivo conseguito dall’assoggettato in Svizzera e all’estero.
Conformemente alla LIFD, dal 2008 vengono detratti 2'500 franchi dal reddito di coniugi non separati legalmente o di fatto. Per semplificare è opportuno abrogare la (supplementare) deduzione prevista dalla LTEO. Le deduzioni sociali di cui all’articolo 213 LIFD non sono toccate.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 33 capoverso 1 lettera hbis LIFD, a partire dal 1° gennaio 2005 vengono detratte le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili (ai sensi della legislazione in materia) al sostentamento delle quali egli provvede. L’articolo 12 capoverso 1 lettera d LTEO perde quindi ogni ragion d’essere.
Art. 13
Capoverso 1: sulla base delle considerazioni esposte al capitolo A.5.2 del presente rapporto,
proponiamo di aumentare la tassa minima e di portarla da 200 a 400 franchi.
Art. 15
Nel rispetto del principio di parità di trattamento di fronte all’obbligo militare, ma anche per semplificare la procedura, va modificata la riduzione della tassa in caso di servizio prestato solo in parte; va soprattutto abrogata la regola dei 3 o 5 giorni attualmente in vigore. Ora beneficerà di una riduzione solo chi avrà prestato più della metà del servizio annuale dovuto (in caso di servizio civile almeno 14 giorni).
Art. 19
Per garantire a tutte le leve di un medesimo anno lo stesso trattamento, indipendentemente dal fatto che siano stati dichiarati non idonei al servizio prima o dopo il reclutamento oppure che abbiano rinviato uno dei periodi di servizio a cui erano tenuti, occorre abrogare la graduazione in funzione dei giorni di servizio. Conta pertanto soltanto se, durante l’anno di esenzione, non è stato prestato alcun servizio. Ciò consentirà anche di contenere il numero di domande di rinvio, poiché non sarà più possibile beneficiare di un bonus sui giorni di servizio.
Art. 24 cpv. 2 lett. h, i
Capoverso 2 lettere h, i: nella sezione dedicata alla modifica del diritto vigente si propone di abrogare l’articolo 24 della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile. Verrà così a