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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine

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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

3 Fattura i rimanenti costi computabili ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e alle reti del livello di tensione inferiore, in base al seguente schema:

a. al 30 per cento in base all’energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali rispettivamente in base all’energia lorda;

b. al 60 per cento in base alle effettive prestazioni massime trimestrali richieste alla rete di trasporto da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello di tensione inferiore;

c. al 10 per cento in base a una tariffa di base fissa per punto di prelievo e punto di immissione nella rete di trasporto.

4 I gestori di rete fissano in direttive regole non discriminatorie per il calcolo uniforme della prestazione massima trimestrale. Al riguardo, possono tenere conto dell’energia elettrica prelevata per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio.

Art. 15 Traslazione dei costi nella rete di distribuzione

1 I costi computabili non fatturati individualmente e la partecipazione ai costi per una rete del livello di tensione superiore sono traslati sui consumatori finali allacciati direttamente alla rete in questione e sulle reti del livello di tensione inferiore, in base al seguente schema:

a. al 30 per cento in base all’energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali rispettivamente in base all’energia lorda;

b. al 70 per cento in base alle effettive prestazioni massime trimestrali richieste alla rete del livello superiore da ogni consumatore finale allacciato direttamente alla rete e da ogni rete del livello di tensione inferiore.

2 I gestori di rete fissano in direttive regole non discriminatorie per la traslazione dei costi tra reti dello stesso livello di tensione direttamente collegate tra di loro e per il calcolo uniforme della prestazione massima trimestrale. Al riguardo, possono tenere conto dell’energia elettrica prelevata per il fabbisogno proprio di centrali elettriche o per azionare pompe in centrali di pompaggio.

3 Il corrispettivo per l’utilizzazione della rete non deve superare, per livello di rete, i costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici del livello di rete in questione.

Art. 16 Tariffario per l’utilizzazione della rete [variante]

A livelli di tensione inferiori a 1 kV per immobili usati tutto l’anno senza misurazione della potenza, la tariffa per l’utilizzazione della rete è per almeno il 90 per cento una tariffa di lavoro non decrescente (centesimi per kWh).