Progetto
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 3Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
definitivamente l’obbligo di fornitura del gestore della rete di distribuzione ai sensi dell’articolo 6 della legge.
3 Il consumatore finale con un consumo annuo stimato di almeno 100 MWh che viene allacciato alla rete di distribuzione comunica al gestore di rete, due mesi prima del suo allacciamento, se esercita il suo diritto di accesso alla rete.
Art. 5 Tariffari adeguati per l’energia elettrica e contabilità per unità finali
di imputazione nella fornitura di energia a consumatori fissi finali
1 Ogni gestore di rete pubblica le basi di misurazione e il metodo di calcolo delle sue tariffe per l’energia elettrica.
2 Egli è tenuto a motivare ai suoi consumatori fissi finali ogni aumento o riduzione delle tariffe dell’energia elettrica. Nella motivazione devono essere specificate le variazioni dei costi comportanti l’aumento o la riduzione delle tariffe.
3 L’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale) può, su richiesta della ElCom, fissare il momento e la forma di presentazione della contabilità per unità finali di imputazione relativa alla fornitura di energia conformemente all’articolo 6 capoverso 4 della legge.
Art. 6 Rete sicura, performante ed efficiente
1 La società nazionale di rete, i gestori di rete, i gestori delle centrali elettriche e gli altri partecipanti adottano provvedimenti preliminari per garantire una gestione sicura della rete. Al riguardo, tengono conto di trattati, norme e raccomandazioni internazionali di organizzazioni specializzate riconosciute, segnatamente delle direttive della «Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)».
2 La società nazionale di rete concorda con i suoi partner, in modo unitario, i provvedimenti da adottare per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare un regolamento per l’eliminazione automatica del carico e per l’adeguamento della produzione nelle centrali elettriche in caso di minaccia per l’esercizio stabile della rete.
3 Se un gestore di rete, un gestore di centrale elettrica o uno degli altri partecipanti si rifiuta di concludere un accordo ai sensi del capoverso 2, la ElCom ingiunge la conclusione del contratto mediante apposita decisione.
4 In caso di minaccia per l’esercizio stabile della rete, la società nazionale di rete deve, per legge, adottare o disporre tutti i provvedimenti necessari a garantire la sicurezza della rete (articolo 20 capoverso 2 lettera c della legge). Se una disposizione della società nazionale di rete non è rispettata, questa può adottare una misura sostitutiva a spese del destinatario della disposizione.
5 Gli obblighi derivanti da accordi o disposizioni ai sensi dei capoversi 2-4 sono fatti valere con azione civile.
6 L’ufficio federale può fissare requisiti tecnici e amministrativi minimi per garantire una rete sicura, performante ed efficiente, nonché dichiarare vincolanti le disposizioni tecniche e amministrative della «Union for the Coordination of Transmission of Electricity (UCTE)».