Progetto
Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
3 D’intesa con i consumatori finali o i produttori coinvolti, i gestori di rete forniscon- o ai responsabili dei gruppi di bilancio e agli altri partecipanti le informazioni necessarie per la gestione del bilancio e, su richiesta, in particolare anche i dati relativi agli ultimi cinque anni.
Art. 10 Pubblicazione delle informazioni
I gestori di rete pubblicano, tra l’altro anche attraverso un indirizzo internet e al più tardi entro il 30 giugno, le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 della legge nonché tutti i tributi e le prestazioni agli enti pubblici.
Sezione 2: Computo e traslazione dei costi di rete
Art. 11 Costi d’esercizio computabili
1 Per costi d’esercizio computabili si intendono, oltre a quelli previsti all’articolo 15 capoverso 2 della legge, le rimunerazioni a terzi per servitù.
2 I costi per le prestazioni non esclusivamente in diretta relazione con la gestione delle reti devono essere detratti secondo il principio di causalità.
3 I gestori di rete stabiliscono in direttive regole uniformi per il calcolo dei costi d’esercizio. L’Ufficio federale può disciplinare i dettagli dei costi d’esercizio computabili.
Art. 12 Costi del capitale computabili
1 I gestori di rete fissano in direttive durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti.
2 Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di riacquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione.
3 Per quanto concerne gli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari alla gestione della rete:
a. sono computabili quali beni patrimoniali necessari alla gestione della rete, al massimo:
1. i valori residui contabili di riacquisto, rispettivamente di costruzione, degli impianti esistenti risultanti alla fine dell’anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2; e
2. il capitale netto d’esercizio necessario alla gestione della rete, al massimo per un ammontare pari al sei per cento della cifra d’affari annua ricavata con la gestione della rete.
b. Il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari alla gestione della rete corrisponde al rendimento medio percentuale delle obbligazioni federali con