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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine

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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

Art. 7 Piani pluriennali

Per le reti di distribuzione con tensione inferiore a 36 kV non è necessario allestire piani pluriennali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge.

Capitolo 3: Utilizzazione della rete

Sezione 1: Calcolo dei costi, metrologia e informazione

Art. 8 Calcolo dei costi

1 I gestori di rete elaborano un metodo uniforme per l’allestimento del calcolo dei costi ed emettono apposite direttive.

2 Nel calcolo dei costi sono specificati in modo trasparente:

a. i costi per i potenziamenti della rete necessari all’immissione di elettricità conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 19982 sull’energia;

b. i costi per gli allacciamenti alla rete e i contributi per i costi di rete;

c. i costi per gli impianti ridondanti;

d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;

e. altri costi fatturati individualmente; e

f. le imposte dirette.

3 Ogni gestore di rete specifica in modo trasparente le regole per l’attivazione di investimenti.

4 I proprietari della rete forniscono al gestore di rete i dati necessari all’allestimento del calcolo dei costi.

5 L’Ufficio federale può, su richiesta della ElCom, disciplinare i dettagli del calcolo dei costi, in particolare il momento e la forma di presentazione di detto calcolo.

Art. 9 Metrologia e processi informativi

1 I gestori di rete disciplinano in direttive la metrologia e i processi informativi, in particolare gli obblighi dei partecipanti, i tempi e la forma dei dati da trasmettere. La regolamentazione deve essere trasparente e non discriminatoria. Le direttive devono contemplare che anche terzi possano fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei servizi informativi.

2 I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti i dati di misurazione, uniformi e non discriminatori, necessari alla gestione della rete. Tali prestazioni non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l’utilizzazione della rete.

2 RU 730.0