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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine
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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
Art. 7 Piani pluriennali
Per le reti di distribuzione con tensione inferiore a 36 kV non è necessario allestire piani pluriennali ai sensi dell’articolo 8 capoverso 2 della legge.
Capitolo 3: Utilizzazione della rete
Sezione 1: Calcolo dei costi, metrologia e informazione
Art. 8 Calcolo dei costi
1 I gestori di rete elaborano un metodo uniforme per l’allestimento del calcolo dei costi ed emettono apposite direttive.
2 Nel calcolo dei costi sono specificati in modo trasparente:
a. i costi per i potenziamenti della rete necessari all’immissione di elettricità conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 19982 sull’energia;
b. i costi per gli allacciamenti alla rete e i contributi per i costi di rete;
c. i costi per gli impianti ridondanti;
d. i tributi e le prestazioni agli enti pubblici;
e. altri costi fatturati individualmente; e
f. le imposte dirette.
3 Ogni gestore di rete specifica in modo trasparente le regole per l’attivazione di investimenti.
4 I proprietari della rete forniscono al gestore di rete i dati necessari all’allestimento del calcolo dei costi.
5 L’Ufficio federale può, su richiesta della ElCom, disciplinare i dettagli del calcolo dei costi, in particolare il momento e la forma di presentazione di detto calcolo.
Art. 9 Metrologia e processi informativi
1 I gestori di rete disciplinano in direttive la metrologia e i processi informativi, in particolare gli obblighi dei partecipanti, i tempi e la forma dei dati da trasmettere. La regolamentazione deve essere trasparente e non discriminatoria. Le direttive devono contemplare che anche terzi possano fornire prestazioni di servizio nel campo della metrologia e dei servizi informativi.
2 I gestori di rete mettono tempestivamente a disposizione dei partecipanti i dati di misurazione, uniformi e non discriminatori, necessari alla gestione della rete. Tali prestazioni non possono essere fatturate ai beneficiari in aggiunta al corrispettivo per l’utilizzazione della rete.