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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine
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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico
2 Il responsabile del gruppo di bilancio fissa in direttive regole trasparenti e non discriminatorie per l’immissione di elettricità all’interno del suo gruppo di bilancio. Tali regole devono essere approvate dall’Ufficio federale.
3 Può rifiutarsi di rimunerare l’elettricità ritirata ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998 sull’energia, se il produttore non presenta in tempo utile le informazioni richieste o se infrange le regole.
4 I gruppi di bilancio sono tenuti a ritirare l’elettricità del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili proporzionalmente all’energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali ad essi attribuiti e a pagare alla società nazionale di rete il prezzo di mercato ai sensi dell’articolo 3h capoverso 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19986 sull’energia.
5 Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili esige dalla società nazionale di rete il pagamento della somma delle rimunerazioni per l’immissione di elettricità ai sensi degli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 1998 sull’energia come anche dei costi di esecuzione.
Art. 22 Energia di regolazione e di compensazione
1 La società nazionale di rete impiega prioritariamente quale energia di regolazione elettricità generata da energia rinnovabile.
2 L’energia di regolazione può, per quanto tecnicamente possibile, essere acquisita anche oltre confine.
3 La società nazionale di rete fissa i prezzi dell’energia di compensazione in modo tale da incentivare un impiego efficiente dell’energia di regolazione su tutto il territorio svizzero, evitare abusi e far sì che i corrispettivi per l’energia di compensazion- e non superino i costi dell’energia di regolazione e i costi fatturati in virtù dell’articolo 14 capoverso 2 lettera a.
Art. 23 Procedure per far fronte alle congestioni nelle prestazioni transfron-
taliere
1 La società nazionale di rete fa rapporto alla ElCom sull’applicazione della regola delle precedenze secondo gli articoli 13 capoverso 3 e 17 capoverso 2 della legge e le sottopone una proposta per l’impiego delle entrate secondo l’articolo 17 capoverso 5 della legge.
2 Gli importatori possono far valere il diritto di precedenza delle forniture ai consumatori fissi finali (articolo 17 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 13 capoverso 3 lettera a della legge) solo se dimostrano che senza importazioni non potrebbero adempiere all’obbligo di fornitura e che nel frattempo non hanno notificato forniture a terzi.
3 La società nazionale di rete pubblica tutte le capacità attribuite nella rete di trasporto transfrontaliera nonché le capacità attribuite e i ricavi conseguiti mediante le procedure di attribuzione orientate al mercato.