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Consultazione 2007/39: Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico e modifica dell'ordinanza sull'energia · 15 pagine

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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico

Capitolo 4: Prestazioni di servizio relative al sistema e gestione del bilancio

Art. 19 Prestazioni di servizio relative al sistema

1 La società nazionale di rete, laddove non sia essa stessa a fornirle, acquisisce le prestazioni di servizio relative al sistema attraverso una procedura orientata al mercato, non discriminatoria e trasparente.

2 I potenziamenti necessari della rete dovuti alle immissioni di elettricità da parte di produttori conformemente agli articoli 7, 7a, 7b e 28a della legge del 26 giugno 19984 sull’energia fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.

3 Le rimunerazioni per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 2 devono essere approvate dalla ElCom.

4La società nazionale di rete retribuisce al gestore di rete, sulla base dell’approvazione della ElCom, i costi per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 2.

5 La società nazionale di rete fa rapporto annualmente alla ElCom sulla fornitura effettiva e sulla traslazione dei costi delle prestazioni di servizio relative al sistema.

Art. 20 Gruppi di bilancio

1 Tutti i punti di prelievo e di immissione attribuiti a un gruppo di bilancio devono trovarsi nella zona di regolazione svizzera. Ogni punto di prelievo e di immissione può essere attribuito a un solo gruppo di bilancio.

2 Ogni gruppo di bilancio deve designare un partecipante coinvolto che rappresenti il gruppo di bilancio dinanzi alla società nazionale di rete e a terzi (responsabile del gruppo di bilancio). Il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili è designato dall’Ufficio federale.

3 La società nazionale di rete fissa in direttive i requisiti minimi per i gruppi di bilancio secondo criteri trasparenti e non discriminatori. Tiene a tal riguardo conto degli interessi di gruppi di bilancio piccoli.

4 Stipula un contratto con ogni gruppo di bilancio.

5 Ogni responsabile di un gruppo di bilancio notifica alla società nazionale di rete l’energia elettrica acquistata direttamente dai consumatori finali attribuiti al proprio gruppo di bilancio.

Art. 21 Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili

1 I punti di immissione attraverso i quali viene ritirata l’elettricità conformemente agli articoli 7a e 28a della legge del 26 giugno 19985 sull’energia, sono in questa misura attribuiti al gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

4 RU 730.0

5 RS 730.0