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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 14 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 2

25. Limitazioni nel caso di misurazione della velocità mediante rilevatori a spira non omologati in impianti di sorveglianza della fase rossa

Affinché le infrazioni al limite di velocità rilevate in questo modo possano anche essere sanzionate, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- ogni infrazione al limite di velocità deve essere verificata con l’ausilio di un metodo fotogrammetrico.

- la correzione del valore misurato si fonda sull’articolo 9 capoverso 3 O-OCCS (per la sanzione è determinante il minore dei due valori di velocità); non vengono applicati altri valori correttivi.

IX. Disposizioni finali

26. Termini transitori

Adeguamenti specifici a sistemi di misurazione e di controllo già in esercizio riguardanti il software e l’hardware devono essere compiuti entro cinque anni dall’entrata in vigore delle istruzioni.

Gli impianti di segnali luminosi già esistenti ed equipaggiati con impianti di sorveglianza della fase rossa, i cui tempi di transizione (durata della fase gialla) non corrispondono ai valori minimi richiesti al numero 23, devono essere adeguati entro cinque anni dall’entrata in vigore delle istruzioni. In caso contrario, gli impianti di sorveglianza della fase rossa devono essere messi fuori esercizio.

27. Abrogazione

Sono abrogate:

- Le istruzioni dell'11 aprile 1988 del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP)relative all'utilizzazione di apparecchi di sorveglianza fotografica della circolazione al semaforo rosso;

- le «Weisungen vom 15. August 1996 über den Betrieb von Rotlicht-

Überwachungsanlagen mit integrierter, jedoch nicht typengeprüfter Geschwindigkeitsmessanlage» dell’Ufficio federale di metrologia e di accreditamento (METAS) (istruzioni del 15 agosto 1996 sull’esercizio di impianti di sorveglianza della fase rossa integrati a sistemi di controllo della velocità non omologati - non tradotte in italiano);

- le istruzioni del 10 agosto 1998 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale e relativa circolare integrativa (esistente solo in versione tedesca) del 27 novembre 1998;

- la circolare del 18 maggio 1995 «Weisungen über Geschwindigkeitskontrollen im Strassenverkehr vom 15.12.1994 / Ausbildung des Kontrollpersonals» (istruzioni concernenti i controlli della velocità nella circolazione stradale / formazione del personale addetto al controllo – non tradotte in italiano).

28. Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° luglio 2008.