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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 14 pagine

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Progetto istruzioni Allegato 2

19. Esercizio

19.1 Scarto temporale in caso di variazione del limite di velocità indicato dai pannelli a messaggio variabile

La durata dello scarto temporale (tempo che intercorre fra la modifica del limite di velocità e l’attivazione del controllo della velocità con il nuovo limite) non deve essere inferiore a 5 secondi.

Se il limite diminuisce, la sua applicazione è ritardata di almeno 5 secondi, se aumenta, è invece anticipata di un intervallo di tempo uguale.

19.2 Registrazione dello scarto temporale

Lo scarto temporale registrato sulla documentazione fotometrica non deve essere minore dello scarto temporale impostato.

VI. Altre constatazioni del superamento del limite di velocità (art. 8 O-OCCS)

20. Determinazione della velocità sulla base delle registrazioni dell’odocronografo, del registratore di fine percorso del veicolo controllato o dell’apparecchio per la registrazione dei dati

L’articolo 100 capoverso 1 OETV3 impone il montaggio, su determinati tipi di veicoli e corse, di un odocronografo «che permetta di controllare la durata del lavoro e del riposo e di chiarire un infortunio». Se in occasione di una verifica delle registrazioni dell’odocronografo effettuata sulla strada o in azienda allo scopo di controllare il rispetto dei periodi di lavoro e di riposo o per chiarire un incidente vengono rilevate altre infrazioni, come per esempio eccessi di velocità, le registrazioni dell’odocronografo possono essere utilizzate per avviare un’azione penale o per infliggere una multa disciplinare per superamento del limite di velocità. Per contro non è ammesso, se non esistono i presupposti, controllare a posteriori, sulla base delle registrazioni dell’odocronografo, la velocità alla quale viaggiava il veicolo in un momento qualsiasi (art. 8 cpv. 1 O-OCCS; cfr. anche DTF 112 IV 43 segg.). Il disco dell’odocronografo può essere utilizzato come mezzo di prova se la polizia, sulla base della propria percezione, ritiene che un veicolo viaggi ad una velocità troppo elevata.

Determinati veicoli necessitano di un registratore di fine percorso o di un apparecchio per la registrazione dei dati. Se in occasione di una verifica di queste registrazioni effettuata allo scopo di chiarire un incidente vengono rilevate altre infrazioni, come per esempio eccessi di velocità, le registrazioni stesse possono essere utilizzate per avviare un’azione penale o per infliggere una multa disciplinare per superamento del limite di velocità.

21. Controlli della velocità mediante veicolo inseguitore, senza dispositivo di misurazione calibrato (art. 8 cpv. 2 O-OCCS)

I controlli della velocità mediante veicolo inseguitore senza dispositivo di misurazione calibrato, cioè solamente con l’ausilio del normale tachimetro del veicolo,

3 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (RS 741.41)