Progetto

Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 14 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 9Fedlex · Progetto

Progetto istruzioni Allegato 2

17.2 Sorveglianza della rilevazione dei dati sulla base della documentazione fo-

tometrica

I requisiti che devono essere soddisfatti dalle procedure di misurazione secondo il punto 3 consentono la verifica a posteriori dei fatti rilevati. Ciò viene fatto con l’ausilio di metodi fotogrammetrici o con la verifica di determinati contenuti delle immagini.

La persona responsabile dell’analisi verifica periodicamente o in caso di ricorso il sistema di rilevazione dei dati. In particolare deve essere eseguito un controllo in occasione di ogni messa in servizio, all’inizio della rilevazione dei dati.

Queste misure di controllo devono essere riportate in un apposito registro.

18. Installazione

18.1 Requisiti del tratto di strada

La distanza tra due punti di rilevamento deve essere scelta in modo tale che la velocità calcolata sulla base dei dati forniti dai rilevatori non differisca di oltre il 2% dalla velocità effettiva.

18.2 Tratti di strada con limiti di velocità differenziati

I controlli di velocità su un tratto di strada:

- che comporta contemporaneamente diverse velocità massime generali o segnalate non sono autorizzati (per es. all’interno delle località: segnale "Velocità massima 50, limite generale" [2.30.1] e "Velocità massima"

[2.30]);

- che comporta contemporaneamente una velocità massima generale o segnalata e velocità massime diverse per determinate categorie di veicoli sono autorizzati (per es. in autostrada: limite generale di velocità

120 km/h e velocità massima per autocarri e autotreni 80 km/h);

- con segnali a messaggio variabile (limite di velocità variabile) sono autorizzati.

18.3 Serie di controlli della velocità su più tratti stradali

I controlli della velocità su tratti stradali definiti possono essere effettuati in serie. I tratti possono essere caratterizzati da limiti di velocità diversi. È possibile sanzionare più infrazioni commesse su tratti consecutivi.

18.4 Lunghezza del tratto sorvegliato

Nel caso di impianti di controllo della velocità fissati stabilmente, la lunghezza del tratto sorvegliato (distanza) viene determinata da METAS in occasione della prima verificazione. Questo valore deve essere registrato nella documentazione fotometrica.

Nel caso di sistemi di controllo stazionari (controlli di velocità su tratti stradali definiti), la lunghezza del tratto controllato deve essere registrata sulla documentazione fotometrica con l’ausilio dell’indicazione di posizione fornita da ricevitori GPS (inizio e fine della misurazione). La distanza è rappresentata dalla linea che unisce le posizioni “inizio misurazione” e “fine misurazione”.