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Consultazione 2007/85: Ordinanza dell'USTRA concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (O-OCCS-USTRA) e le versioni rielaborate delle istruzioni correlate. · 14 pagine
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Progetto istruzioni Allegato 2
dell’odocronografo, del registratore di fine percorso o dell’apparecchio di registrazione dei dati devono rimanere limitati ai casi di superamenti massicci dei limiti di velocità. Prima che la polizia possa effettuare la denuncia di un’infrazione rilevata con questo sistema, bisogna procedere nel modo seguente:
Determinazione della precisione del tachimetro, dell’odocronografo, del registratore di fine percorso o dell’apparecchio di registrazione dei dati
La differenza fra le velocità indicata dal tachimetro del veicolo della polizia,
dall’odocronografo, dal registratore di fine percorso o dall’apparecchio di registrazione dei dati e la velocità effettiva deve essere determinata per mezzo di una misurazione radar o laser, oppure tramite una verifica con un ricevitore GPS della polizia o ancora con un banco prova verificato del servizio della circolazione stradale o di una persona autorizzata dalle autorità di immatricolazione (art. 32 O-ETV), e quindi detratta dalla velocità attribuita al veicolo che ha commesso
l’infrazione. La verifica del tachimetro del veicolo della polizia deve essere effettuata al più presto dopo il rilevamento dell’infrazione e deve inoltre avvenire con il veicolo lanciato più o meno alla stessa velocità (soprattutto i tachimetri meno recenti sono fortemente non lineari nel range 50 - 150 km/h).
22. Altri metodi per rilevare il superamento del limite di velocità
In virtù dell’articolo 2 lettera b LMD, la procedura delle multe disciplinari non è applicata ai controlli della velocità e all’accertamento d’infrazioni mediante impianti di sorveglianza automatici se le relative misurazioni non avvengono secondo le presenti istruzioni.
Per le infrazioni che non possono essere sanzionate nell’ambito della procedura delle multe disciplinari si deve tener conto delle istruzioni emanate nell’ambito del diritto processuale e di polizia cantonale.
Ciò non esclude che infrazioni evidenti, rilevate dalla polizia in altro modo, per es. in occasione di misurazioni di distanza, comportino ugualmente un perseguimento.
Le presenti istruzioni non riguardano la determinazione della velocità mediante perizie di esperti (per es. in sede di accertamento della dinamica di incidenti o di infrazioni alle norme della circolazione) e la libera valutazione delle prove da parte dei giudici.
Le velocità determinate mediante perizie di esperti e gli eventuali valori correttivi di cui bisogna tenere conto sono esaustivi, vale a dire non è ammesso detrarre a posteriori anche i valori correttivi indicati nell’O-OCCS.
VII. Sistemi di sorveglianza della fase rossa dei semafori (art. 11 O-OCCS)
Se sono combinati sistemi di sorveglianza per la fase rossa dei semafori con sistemi di misurazione della velocità, in siffatto caso la misurazione della velocità si fonda sul capitolo IV o VIII.