Avamprogetto (modalità revisione)
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Ordinanza sull’allarme 520.12
4 Gli organi specialistici regolano, d'intesa con gli organi cantonali competentGli organi tecnici disciplinano, in collaborazione con i Cantoni:
a. gli iter di notificai criteri per l’avviso meteo e le raccomandazioni di comportamento;
b. la collaborazione tra Confederazione e cantonii canali di diffusione;
c. l'enunciazione delle raccomandazioni di comportamentole competenze.
5 I cantoni completano e precisano, se necessario, l'allerta e le raccomandazioni di comportamento emanate dagli organi specialistici.
Art. 9a Livelli di allerta
1 Per l'allerta secondo l'articolo 9 gli organi specialistici impiegano una scala con cinque livelli di pericolo:
Livello 1: pericolo nullo o debole
Livello 2: pericolo moderato
Livello 3: pericolo marcato
Livello 4: pericolo elevato
Livello 5: pericolo molto elevato
2 Gli organi specialistici fissano, in collaborazione con gli organi cantonali competenti, i criteri per il raggiungimento dei livelli d'allarme per i pericoli naturali che rientrano nella loro sfera di competenza. Nel fissare tali criteri essi si basano fondamentalmente sull'intensità degli eventi naturali.
Art. 9b Notifiche di terremoto
1 In caso di terremoto, il SSS quale organo specialistico della Confederazione è responsabile di trasmettere le notifiche di terremoto alle autorità e alla popolazione.
2 Le notifiche di terremoto devono essere contrassegnate in forma unitaria come notifiche di terremoto ufficiali della Confederazione.
3 Il SSS applica alle notifiche di terremoto una scala analoga a quella esposta nell'articolo 9a, basata sull'intensità del terremoto.
Art. 10 Incidenti in impianti nucleari
1 Gli esercenti di impianti nucleari sono responsabili di riconoscere ed annunciare per tempo il raggiungimento dei criteri per il preallarme dall'erta e ld’allarme.
2 Essi trasmettono immediatamente l’avviso di dare il preallarme o l’allarme:
a. all'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (IFSN)alla Divisione principale per la sicurezza degli impianti nucleari (DSN);
b. alla CENAL;
c. all’organo cantonale competente.