Avamprogetto (modalità revisione)

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine

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520.12 Protezione della popolazione e protezione civile

impianti d’accumulazione sul comportamento da adottare in caso di pericolo tramite promemoria e bollettini.

6 Disciplinano l’impiego di personale addetto all’allarme per assistere gli esercenti di impianti di accumulazione.

7 Effettuano controlli periodici per assicurare la prontezza d’impiego dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione e la prontezza operativa degli organi responsabili per l’allarme.

Art. 17 Comuni

I Comuni garantiscono l’allarme alla popolazione secondo le disposizioni e. Aassicurano la prontezza d’impiego permanente e la manutenzione dei loro dispositivi d’allarme.

Art. 18 Esercenti di impianti nucleari

1 Gli esercenti di impianti nucleari definiscono in un regolamento d’emergenza i seguenti punti:

a. i criteri tecnici per dare il preallarme l'allerta e l’allarme;

b. le competenze in seno alla propria organizzazione;

c. i canali di comunicazione con l’esterno.

2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dalla DSNdall'IFSN.

Art. 19 Esercenti di impianti d’accumulazione

1 Gli esercenti di impianti d’accumulazione definiscono in un regolamento d’emergenza i seguenti punti:

a. i criteri tecnici per dare il preallarmel'allerta e l’allarme;

b. le competenze in seno alla propria organizzazione;

c. i canali di comunicazione con l’esterno.

2 Il regolamento d’emergenza deve essere approvato dall’Ufficio federale dell'energia7.

3 Gli esercenti di impianti d’accumulazione garantiscono la manutenzione e la prontezza d’impiego permanente del sistema d’allarme acqua.

7 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell'O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RS 170.512.1).