Avamprogetto (modalità revisione)

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

520.12 Protezione della popolazione e protezione civile

Art. 8 Revoca dell’allarme e delle istruzioni di comportamento

Dopo ogni allarme e diffusione di istruzioni sul comportamentoGli allarmi e le istruzioni di comportamento devono essere revocate , dall’autorità che ha diffuso l’allarme; questa deve comunicare la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento annunciare, via radio oe tramite altri media, la fine del pericolo, l’allentamento o la revoca delle istruzioni.

Art. 8a Obblighi di diffusione

Gli obblighi di diffusione delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di servizi di telecomunicazione sono disciplinati nella pertinente legislazione.

Sezione 3: Disposizioni particolari inerenti a pericoli naturali e pericoli associati a impianti nucleari e di accumulazione

Art. 9 Preallerta e allerta in caso di pericoli naturaliFenomeni meteorologi-

ci pericolosi e pericolo valanghe

1 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) è l’organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di fenomeni meteorologici pericolosi come tempeste e forti precipitazioni estese.In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione (organi specialistici) sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e le raccomandazioni di comportamento destinati alla popolazione:

a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi: l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);

b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);

c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e dell- e valanghe (SNV);

d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).

2 Se un evento compete a più organi, questi emanano congiuntamente preallerta, allerta e raccomandazioni di comportamento. L'organo specialistico che assume la direzione è definito nei singoli casi d'intesa tra gli organi competenti.

L’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) è l’organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di pericolo di valanghe.

3 Preallerta e allerta devono essere contrassegnate in forma unitaria come preallerta ufficiale e allerta ufficiale della Confederazione.