Avamprogetto (modalità revisione)
Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine
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520.12 Protezione della popolazione e protezione civile
Art. 8 Revoca dell’allarme e delle istruzioni di comportamento
Dopo ogni allarme e diffusione di istruzioni sul comportamentoGli allarmi e le istruzioni di comportamento devono essere revocate , dall’autorità che ha diffuso l’allarme; questa deve comunicare la revoca dell'allarme e l'allentamento o la revoca delle istruzioni di comportamento annunciare, via radio oe tramite altri media, la fine del pericolo, l’allentamento o la revoca delle istruzioni.
Art. 8a Obblighi di diffusione
Gli obblighi di diffusione delle emittenti radiofoniche e televisive e dei fornitori di servizi di telecomunicazione sono disciplinati nella pertinente legislazione.
Sezione 3: Disposizioni particolari inerenti a pericoli naturali e pericoli associati a impianti nucleari e di accumulazione
Art. 9 Preallerta e allerta in caso di pericoli naturaliFenomeni meteorologi-
ci pericolosi e pericolo valanghe
1 L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) è l’organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di fenomeni meteorologici pericolosi come tempeste e forti precipitazioni estese.In caso di pericoli naturali, in qualità di organi specialistici della Confederazione (organi specialistici) sono responsabili per la preallerta e l'allerta alle autorità e per l'allerta e le raccomandazioni di comportamento destinati alla popolazione:
a. in caso di fenomeni meteorologici pericolosi: l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera);
b. in caso di piene, movimenti di masse geologiche e incendi boschivi: l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM);
c. in caso di pericolo valanghe: l'Istituto federale per lo studio della neve e dell- e valanghe (SNV);
d. in caso di terremoto: il Servizio sismologico svizzero (SSS).
2 Se un evento compete a più organi, questi emanano congiuntamente preallerta, allerta e raccomandazioni di comportamento. L'organo specialistico che assume la direzione è definito nei singoli casi d'intesa tra gli organi competenti.
L’Istituto federale per lo studio della neve e delle valanghe (SNV) è l’organo tecnico responsabile di avvisare le autorità e diffondere raccomandazioni di comportamento alla popolazione in caso di pericolo di valanghe.
3 Preallerta e allerta devono essere contrassegnate in forma unitaria come preallerta ufficiale e allerta ufficiale della Confederazione.