Avamprogetto (modalità revisione)

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine

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Ordinanza sull’allarme 520.12

Art. 5 Disposizioni relative all’allarme e alla diffusione delle di istruzioni

di comportamento

1 In seguito alla realizzazione della prontezza d'allarme caso di pericolo imminente, la popolazione può essere allarmata per mezzo di sirene fisse e mobili o tramite telefono e riceve via radio e per mezzo di altri media le istruzioni sul comportamento da adottare; le istruzioni di comportamento sono vincolanti.

2 L’allarme e la diffusione di istruzioni di comportamento sono disposti:

a. dall’autorità federale competente in caso di eventi per i quali l’intervento compete alla Confederazione;

b. dall’autorità cantonale competente in caso di eventi per cui l’intervento compete al Cantone.

3 Nei casi di massima urgenza la CENAL ordina l’allarme sotto la propria responsabilità.

Art. 6 Incarichi relativi all’allarme e alla diffusione di istruzioni di

comportamento

1 In base alle disposizioni delle autorità federali, su ordine delle autorità cantonali o, in casi urgenti, autonomamente, la CENAL incarica:

a. i Comuni di diffondere il segnale d’allarme generale per mezzo di sirene fisse e mobili nonché di dare l’allarme tramite telefono agli occupanti di edifici isolati;

b. la Società svizzera di radiotelevisione e le altre emittenti radiofoniche nazionali, regionali e locali di diffondere via radio istruzioni di comportamento e informazioni destinate all'attenzione adella popolazione.

2 In caso di pericolo locale, l’allarme tramite segnali acustici e la diffusione delle istruzioni di comportamento avvengono:

a. in tempo di pace, secondo le direttive del Cantone;

b. in caso di incidentiemissione rapida (< 1 h) di sostanze radioattive da un impianto nucleare che richiede l'adozione di misure preventive per proteggere la popolazione residente nella zona 1 (incidente con decorso rapido in impianti nucleari, secondo le direttive dell’impianto), tramite l'impianto in questione;

c. in caso di conflitto armato, da parte degli organi di condotta civili delle autorità competenti.

Art. 7 Informazione in caso di allarme

In caso di allarme diffuso dalle sirene, e in particolare di falso allarme, si deve informare immediatamente la polizia cantonale che, da parte sua, provvederà subito ad informare via radio la popolazione e ad avvisare la CENAL.