Avamprogetto (modalità revisione)

Consultazione 2008/110: Revisione dell'Ordinanza sull'allarme (OAll) · 12 pagine

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Ordinanza sull’allarme 520.12

Sezione 46: Assunzione dei costi

Art. 20

1 La Confederazione si assume i costi dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione (costi per i progetti, il materiale, l’installazione e il rimodernamento).

2 I Cantoni e i Comuni si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione dei sistemi per dare l’allarme alla popolazione.

3 Gli esercenti degli impianti di accumulazione si assumono i costi per l’esercizio e la manutenzione dei sistemi d’allarme acqua nonché per la realizzazione e il rimodernamento delle costruzioni.

Sezione 57: Oneri sulla proprietà e responsabilità

Art. 21

1 I proprietari e i locatari sono tenuti a tollerare sui loro fondi gli impianti tecnici necessari alla protezione civile. L’eventuale deprezzamento è equamente risarcito.

2 Nel caso di posa del dispositivo d’allarme su fondo privato, il proprietario del fondo è liberato dalla responsabilità civile nei confronti di terzi in caso di danni causati dal dispositivo. È fatta salva la responsabilità civile incorsa nel caso di premeditazione o negligenza grave da parte del proprietario.

3 Le conseguenze finanziarie della responsabilità civile sono a carico della persona incaricata della manutenzione dell’impianto d’allarme.

Sezione 68: Disposizioni finali

Art. 22 Abrogazione e modifica del diritto previgente

1 L’ordinanza del 19 aprile 19728 concernente gli impianti di allarme acqua per le zone adiacenti agli sbarramenti idrici è abrogata.

2 Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 7 dicembre 19989 sulla sicurezza degli impianti d’accumulazione

Le seguenti disposizioni sono abrogate:

Articolo 19 capoversi 2–4

Articolo 20

Articolo 22 capoverso 2

8Non pubblicata nella RU.

9 RS 721.102