Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 24 pagine

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PLR chiede lo stralcio di questo articolo a causa dell’insufficiente numero di casi. ASDV trova sproporzionata una valutazione per un numero di casi così scarso.

TI è fondamentalmente d’accordo per una valutazione, ma propone che a tale scopo vengano associati esperti, segnatamente TA-Swiss. Anche SSGM in linea di massima è favorevole a una valutazione, ma suggerisce il testo seguente: "L’UFSP provvede ad un’adeguata valutazione di tutte le questioni che si presentano in relazione all’implementazione della DPI". Si dichiarano espressamente favorevoli alla disposizione concernente la valutazione PS, DOK, H+, insieme, KVEB, Procap e Uni NE.

3.4.2 Promozione della ricerca (art. 14b)

La disposizione concernente la promozione della ricerca è condivisa espressamente nella forma attuale da 5 partecipanti (SO, TI, H+, insieme, Uni NE). Altri 6 partecipanti approvano fondamentalmente la disposizione, ma vorrebbero completarla (ASDV, UNIL, BA-Uni ZH, ZH, EZ, SPO): per ASDV manca la ricerca riguardante gli effetti negativi sulla situazione psicologica dei bambini con una disabilità. UNIL vorrebbe disciplinare non solo quella ricerca commissionata o promossa dalla Confederazione, ma in generale la ricerca in questo settore. A questo scopo propone di stralciare il termine „promozione“ sia nel titolo che precede l’articolo 14a, sia nel titolo dell’articolo 14b. A questo andrebbe inoltre aggiunto un nuovo capoverso 3 col rinvio alle vigenti regole sulla ricerca. Per BA-Uni ZH e EZ sarebbero auspicabili studi che presentino l’utilizzo della DPI da diverse prospettive per quanto riguarda motivazione, attese, decorso effettivo ecc. e possano così servire quale base di dati per decisioni politiche fondate sull’evidenza in questo settore. SPO chiede un accompagnamento scientifico dell’intero procedimento di DPI.

3.5 Disposizioni penali (art. 33 segg.)

PLR auspica lo stralcio dell’articolo 33, perché questa disposizione lascia troppo spazia all'apprezzamento. Inoltre, una norma penale corrispondente dovrebbe essere inserita nel Codice penale.

Secondo CCVEM va stralciata la parte di frase "in base al sesso o ad altre caratteristiche".

PCS chiede quale quadro normativo penale una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

UNIL propone di aggiungere all’articolo 34 che deve trattarsi di un consenso "specificamente informato".

USDC ritiene troppo basso l'ammontare massimo della multa prevista all’articolo 37. Secondo ASDV la pena pecuniaria massima va fissata a un miliardo di franchi.

HLI propone che il perseguimento penale (art. 38) sia trasferito alla Confederazione.

3.6 Commissione di esperti per gli esami genetici sull’essere umano (art. 35 cpv. 2 lett. k (nuovo) LEGU)

Secondo la GUMEK, in relazione col suo nuovo compito non è chiaro quali informazioni deve fornire il medico specialista curante e quali deve richiedere la commissione stessa. Di seguito fa presente che la valutazione di singoli casi complessi comporterebbe un