Rapporto sui risultati

Consultazione 2008/14: Modifica della legge sulla medicina della procreazione (diagnosi preimpianto) · 24 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati

1 Situazione iniziale

La diagnostica preimpianto (DPI, esame di un embrione generato mediante fecondazione artificiale (fertilizzazione in vitro, FIV) per individuarne eventuali difetti genetici ancora prima di essere impiantato nell'utero) in Svizzera è vietato dal 2001 ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 della legge sulla medicina della procreazione (LPAM)1. Nel 2005 entrambe le Camere hanno approvato una mozione della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale, che incaricava il Consiglio federale di elaborare una regolamentazione legale per l’autorizzazione della DPI2.

Il 18 febbraio 2009 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sulla modifica della LPAM concernente l’autorizzazione della DPI. Oltre i Cantoni, due organizzazioni intercantonali e il Principato del Liechtenstein, sono stati invitati ad una presa di posizione 15 partiti, 3 associazioni mantello nazionali (Comuni, città e regioni di montagna), 8 federazioni centrali dell’economia e 125 organizzazioni e cerchie interessate. A loro richiesta, la documentazione della consultazione è stata inviata anche ad altri due partiti politici e a 22 organizzazioni e cerchie interessate. La consultazione è durata fino al 18 maggio 2009.

2 Panoramica dei risultati

2.1 Valutazione dell’avamprogetto in sintesi

Dei complessivi 204 destinatari, 92 si sono espressi sul contenuto dell'avamprogetto; 10, tra cui 4 Cantoni, hanno rinunciato esplicitamente a prendere posizione (GL, OW, SH, UR, SIC, QUALAB, USI, FNS, UCS, SULM).

I pareri si possono riassumere in quattro diverse posizioni. Una prima posizione, che raccoglie il 22% dei partecipanti alla consultazione, è contraria sia alla modifica proposta della legge sia all’autorizzazione della DPI in Svizzera (cfr. 2.2.1). Una seconda posizione è favorevole in linea di massima all’autorizzazione della DPI in Svizzera; ma solleva importanti obiezioni alla modifica della legge, per cui rifiuta l'avamprogetto nel suo insieme (cfr. 2.2.2). Questa posizione è sostenuta dal 50% ossia la metà dei partecipanti. Una terza posizione, che concerne circa il 15% dei partecipanti, approva l'avamprogetto con alcune riserve (cfr. 2.2.3). Una quarta posizione, che rappresenta il 13% dei partecipanti, sostiene senza riserve l'avamprogetto (cfr. 2.2.4).

Complessivamente, circa l’80% dei partecipanti si dichiara fondamentalmente favorevole all’autorizzazione della DPI in Svizzera. Di questi, tuttavia, solo circa il 15% approva senza riserve l'avamprogetto. Mentre sia i Cantoni che i partiti assumono posizioni assai divergenti, le accademie, le società specializzate, le università e gli ospedali sostengono prevalentemente la seconda posizione (sì alla DPI, no all'avamprogetto). Per contro, le organizzazioni ecclesiastiche si sono espresse a maggioranza per la prima posizione (no alla DPI, no all'avamprogetto).

1 Legge federale concernente la procreazione con assistenza medica, Legge sulla medicina della procreazione, LPAM, RS 810.11. 2 Mozione 04.3439; testo della mozione del 2 settembre 2004: „Il Consiglio federale è incaricato di presentare un disciplinamento che consenta la diagnostica preimpiantatoria e ne definisca le condizioni quadro“.