Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 10 pagine
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ai crediti (il pagamento avviene solo se il Parlamento autorizza i fondi necessari per l’anno in questione con il preventivo).
Con gli altri tre crediti annui di assegnazione sono gestiti le spese di riversamento («Informazione, consulenza, formazione e perfezionamento») e i contributi agli investimenti. Questi ultimi si
suddividono nei crediti «Energia e recupero del calore residuo» (contributi globali ai programmi energetici dei Cantoni) e «Trasferimento di tecnologie» (sostegno di singoli progetti innovativi). La verifica di questi crediti ha mostrato che nessun impegno pluriennale sarà più assunto. Anche in questo caso la domanda di credito annuo di assegnazione non è più necessaria.
Il controllo di tutti gli impegni assunti dall’Ufficio federale dell'energia è assicurato con lo strumento della gestione dei progetti e dei contratti. Il contingentamento del credito a preventivo può essere accertato così ad ogni momento.
L'articolo 14 capoverso 5 LEne dovrebbe pertanto essere abrogato, se possibile, il 1° gennaio 2010.
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