Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 10 pagine
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4.2 Spiegazioni sulla modifica di legge
La proposta di completamento dell’articolo 14 capoverso 3 è formulata nel seguente modo (in italico con sottolineatura):
«Per gli aiuti finanziari di cui agli articoli 12 capoverso 2 e 13, sono considerati costi computabili i maggiori costi non ammortizzabili e gli investimenti supplementari per i risanamenti energetici degli edifici rispetto ai costi delle tecniche convenzionali. Per …».
Il completamento dell’articolo 14 capoverso 3 permette di tenere conto degli investimenti supplementari come fattore incisivo per la determinazione degli importi dei contributi d’incentivazione per i risanamenti energetici degli edifici. Secondo l'articolo 14 capoverso 2 i contributi della Confederazione non devono superare il 40 per cento degli investimenti supplementari.
4.3 Ripercussioni
Il completamento dell’articolo 14 capoverso 3 non causa dispendi supplementari in personale o
finanziari e crea i presupposti affinché anche in futuro i risanamenti energetici degli edifici possano essere incentivati finanziariamente da parte della Confederazione (ad es. nell'ambito dei contributi globali ai Cantoni). Questo presupposto è importante se si vuole continuare ad applicare anche
misure d'incentivazione per raggiungere gli obiettivi del Consiglio federale in materia di efficienza nel settore edifici.
5. Abrogazione dello strumento dei crediti annui di assegnazione
Secondo l’articolo 14 capoverso 5 LEne l’Ufficio federale dell’energia stanzia al momento quattro crediti annui di assegnazione. Questo strumento è stato introdotto per la gestione finanziaria degli impegni pluriennale del programma SvizzeraEnergia.
Il credito annuo di assegnazione per il programma «Energia e recupero del calore residuo» concerne il settore proprio dell'Ufficio federale dell'energia: serve all'acquisto di prestazioni di servizio
nell’ambito dell’applicazione di SvizzeraEnergia. Una verifica di questo credito ha mostrato che
nessun impegno pluriennale di oltre 10 milioni di franchi è stato assunto nel singolo caso. Questo limite non sarà superato nemmeno in futuro. Per questa circostanza tali assegnazioni rientrano nelle eccezioni menzionate nell'articolo 11 dell’ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della
Confederazione (RS 611.01).
Art. 11 Eccezioni all’obbligo di chiedere un credito d’impegno
(art. 21 cpv. 1 LFC)
Non sono chiesti crediti d’impegno:
a. se i costi totali nei singoli casi ammontano a meno di 10 milioni di franchi:
1. per la locazione a lungo termine di immobili;
2. per l’acquisto di beni materiali al di fuori del settore edile e immobiliare;
3. per l’acquisto di prestazioni di servizio;
b. per l’assunzione di personale federale.
Non è pertanto più necessario chiedere un credito d’impegno (credito annuo di assegnazione). Per gli eventuali impegni pluriennali entro il limite di 10 milioni viene inserita in ogni caso una riserva relativa
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