Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 10 pagine

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Sulla base del parere dell’Ufficio di giustizia e delle successive consultazioni, la CAPTE del Consiglio degli Stati ha adeguato il testo della mozione nel seguente modo:

Il Consiglio federale è incaricato di creare le basi legali necessarie alla conclusione di convenzioni di programma con i Cantoni al fine di consolidare le misure di sostegno della legge sull'energia, in

particolare nel settore dell'efficienza energetica.

La mozione adeguata è stata approvata il 21 giugno 2007 dal Consiglio degli Stati e il 1° ottobre 2007 dal Consiglio nazionale.

Il mandato delle due Camere secondo la mozione 06.3134 è stato integrato dal Consiglio federale nel piano d’azione «Efficienza energetica». Nel piano d’azione è previsto come obiettivo che il DATEC insieme ai Cantoni elabori entro la fine del 2008 una proposta di revisione o di completamento

dell’articolo 15 LEne.

Il nuovo articolo 14a permette di applicare la mozione 06.3134 «Contratti sulle prestazioni per

l’efficienza energetica», approvata dal Consiglio nazionale e dal Consiglio degli Stati, e di realizzare la misura 4 del piano d'azione «Efficienza energetica».

3.2 Spiegazioni sulla modifica di legge

Dal 2000 la legge sull’energia prevede che la Confederazione possa versare contributi globali annui ai Cantoni per i programmi d’incentivazione al fine di promuovere l’energia e il recupero del calore residuo nonché l’impiego delle energie rinnovabili (art. 13 LEne), a condizione che dispongano di un proprio programma d’incentivazione cantonale (art. 15 LEne). Lo strumento dei contributi globali per i programmi dei Cantoni è ampiamente accettato dai Cantoni e dal punto di vista della Confederazione, ha dato buoni risultati. Gli anni passati hanno mostrato che i contributi globali hanno un elevato effetto moltiplicatore. Se nel 2000 solo 16 Cantoni disponevano di un programma d’incentivazione con crediti di complessivamente 21,1 milioni di franchi, nel 2008 sono 23 con 49,50 milioni di franchi.

Viste le esperienze positive, l’articolo 14a completa la legge sull’energia di modo che i contributi globali possono essere impiegati anche per le misure secondo gli articoli 10 (informazione e

consulenza) e 11 (formazione e perfezionamento). Grazie a questa nuova base legale viene realizzata la mozione 06.3134 e i Cantoni possono essere maggiormente sostenuti nell’applicazione delle

misure in particolare nel settore dell’utilizzo efficiente dell’energia (tra cui informazione, consulenza, formazione e perfezionamento). Si tratta di compiti di importanza decisiva per conseguire gli obiettivi in materia di politica energetica, ma che in parte i Cantoni non possono sempre sufficientemente assumere a causa della mancanza di risorse finanziarie e in personale.

L’articolo 14a è proposto nella seguente versione:

Art. 14a Contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 (nuovo)

1 La Confederazione può versare ai Cantoni contributi globali per i programmi di cui agli articoli 10 e 11, in particolare per i programmi nel settore dell’impiego parsimonioso e razionale dell’energia.

2 Il Consiglio federale stabilisce in particolare:

a. quali provvedimenti possono essere sostenuti;

b. le condizioni e i criteri per il versamento dei contributi globali.

In tal modo, i contributi di cui all’articolo 14a sono versati solo per le misure cantonali per le quali i Cantoni non hanno già ricevuto contributi globali secondo l’art. 15 (promozione dell’energia e del recupero del calore residuo, art. 13 LEne). È esclusa così una promozione doppia.

Le misure che danno diritto alla promozione nonché le condizioni e i criteri per il versamento di

contributi globali saranno precisati nell’ordinanza. Come nel caso dei contributi globali di cui all’articolo

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