Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 10 pagine
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nell’edilizia, GU L 1/65 del 4.1.2003), l’UE vanta già esperienze nel settore, che potrebbero essere utili anche alla Svizzera. In particolare sono stati studiati metodi di semplificazione del rilascio della
certificazione e questo permette di mantenere relativamente bassi i costi per i proprietari di immobili.
In uno studio dell’Ufficio federale dell’energia (Gebäudeausweis in der Schweiz: mögliche
Vollzugsmodelle, Rieder/Lienhard, ottobre 2006) è stata analizzata l’applicazione di uno strumento adeguato in Svizzera. Lo studio evidenzia che una certificazione energetica degli edifici in Svizzera è applicabile e ha effetti positivi come il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici. Lo studio conclude che è possibile creare le basi legali per tale certificazione nel diritto svizzero in materia energetica come anche integrare il nuovo strumento nel sistema di esecuzione della legislazione federale; l’obbligo di certificazione riguarderebbe una parte significativa degli edifici abitativi esistenti e costituirebbe un incentivo al risanamento.
In un suo breve parere del 20 luglio 2007 l’Ufficio federale di giustizia è giunto alla conclusione che, in virtù della vigente Costituzione, la Confederazione può prescrivere certificazioni energetiche se queste hanno in primo luogo uno scopo informativo e non sono legate a obiettivi vincolanti. La competenza per l’impostazione unitaria dovrebbe pertanto chiaramente spettare ai Cantoni.
Nell’agosto 2007 la Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia
(CAPTE) del Consiglio degli Stati ha presentato la mozione 07.3558 «Introduzione di una
certificazione energetica degli edifici obbligatoria e unitaria per tutta la Svizzera». Una netta
maggioranza del Consiglio degli Stati ha deciso il 12.3.2008 per una mozione volta a introdurre una certificazione obbligatoria. Il Consiglio nazionale ha trattato la mozione il 27.05.2008 e ha sostituito il carattere obbligatorio con una certificazione energetica degli edifici volontaria e uniforme a livello svizzero. Il Consiglio degli Stati deve ancora decidere solo su questa modifica. Il presente
avamprogetto di modifica di legge permette di realizzare la mozione secondo la versione del Consiglio nazionale.
2.2 Spiegazioni sulla modifica di legge
L’articolo 9 LEne sancisce in quali ambiti i Cantoni devono emanare prescrizioni. Questo articolo dovrebbe essere completato con un capoverso 4: «Emanano prescrizioni uniformi sulle indicazioni relative al consumo energetico degli edifici (certificazione energetica degli edifici). Stabiliscono per il loro territorio cantonale se o in quali casi le certificazioni energetiche sono obbligatorie». In tal modo vengono create le basi affinché i Cantoni definiscano una certificazione energetica degli edifici uniforme, la cui introduzione sarebbe così volontaria. Spetta quindi ai Cantoni decidere se renderla obbligatoria.
2.3 Ripercussioni
Nelle loro nuove prescrizioni-modello (versione dell’aprile 2008) i Cantoni prevedono una certificazione energetica degli edifici. L’articolo 9 capoverso 4 LEne esige uniformità nella sua impostazione, di modo che in Svizzera si abbia a disposizione uno strumento per rappresentare su tutto il territorio l'efficienza energetica degli edifici. Questo strumento può essere introdotto nella consulenza sull'energia dei Cantoni e dei proprietari di immobili interessati. I proprietari di immobili sarebbero così incentivati a rinnovare gli edifici maggiormente e in modo ottimale dal punto di vista energetico, favorendo peraltro il risparmio energetico e la riduzione del CO2.
Per i Cantoni questo comporta un dispendio unico per definire la certificazione energetica degli edifici e per elaborare gli strumenti ausiliari. Per la Confederazione non risultano dispendi supplementari.
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