Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/19: Revisione della legge sull'energia, dell'ordinanza sull'energia e dell'ordinanza sulla procedura d'approvazione dei piani di impianti elettrici, dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio e dell'ordinanza sulle linee elettriche · 10 pagine
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15 LEne, i dettagli saranno precisati in una descrizione dei processi elaborata d'intesa con i servizi cantonali dell’energia.
La Confederazione sosterrà i singoli progetti dei Cantoni solo in casi eccezionali, al fine di ridurre il dispendio per il trattamento delle domande.
Volutamente si evita di usare il concetto di «accordi sul programma» per evitare confusioni con gli accordi programmatici ai sensi della Nuova perequazione finanziaria (NPC). Si prende così in
considerazione anche il parere in merito alla misura 4 del piano d’azione «Efficienza energetica»
espresso dalla Conferenza dei direttori cantonali dell’energia nell’ambito dell’inchiesta conoscitiva sui progetti del piano d’azione. Da questa inchiesta è risultato che 23 Cantoni hanno respinto la creazione di basi legali per gli accordi sul programma. I Cantoni si sono però mostrati favorevoli alla costituzione di uno strumento di finanziamento sussidiario o complementare ai contributi globali.
Il nuovo articolo 14a LEne non fa riferimento all’articolo 12 «Ricerca, sviluppo e dimostrazione»,
poiché secondo la ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni questo settore spetta alla Confederazione. Si prende così in considerazione il parere dell’Ufficio federale di giustizia secondo il quale non si deve modificare la ripartizione delle competenze legali e costituzionali tra la
Confederazione e i Cantoni.
L’articolo 14a permette inoltre di creare i presupposti affinché le misure approvate con il piano
d’azione relative all’aumento dei corsi di formazione e di perfezionamento (misure 12 del piano d’azione Efficienza energetica e 7 del piano d’azione Energie rinnovabili) abbiano effetto anche sul piano cantonale. Entrambe le misure prevedono di aumentare, d’intesa con i Cantoni, i corsi di formazione e di perfezionamento sul tema efficienza energetica ed energie rinnovabili. Più
precisamente: trattazione sistematica dell’efficienza energetica e delle energie rinnovabili nella formazione professionale di base, nei corsi di perfezionamento e nei curriculum di formazione in seno alle scuole universitarie professionali e alle università; offerte di corsi nell’ambito della gestione degli edifici e dell’ottimizzazione dell’esercizio; offerte di corsi mirate per professionisti della costruzione e della pianificazione; perfezionamento del materiale didattico per le scuole universitarie professionali; sostegno a favore dell’insegnamento nelle scuole elementari e nelle scuole medie.
3.3 Ripercussioni
Per la Confederazione questo comporta valutare le domande presentate dai Cantoni, pronunciare le decisioni, versare i contributi globali e controllare i rapporti. Al contempo diminuisce l'onere per il trattamento di singole domande dei Cantoni, compensando il dispendio a livello del personale della Confederazione.
I Cantoni hanno la possibilità di presentare programmi volti a promuovere in particolare l’efficienza energetica e che sono conformi agli articoli 10 (Informazione e consulenza) e 11 (Formazione e perfezionamento) della legge sull’energia. In seguito, i Cantoni applicano i loro programmi e redigono annualmente all’attenzione della Confederazione un rapporto sulle misure eseguite e l’impiego dei fondi finanziari.
I dettagli concernenti le condizioni e i criteri per l’assegnazione di contributi ai programmi cantonali, le misure aventi diritto alla promozione, la presentazione di domande, i criteri per il versamento, i
rapporti, ecc. sono elaborati insieme ai servizi cantonali dell’energia. Questo è l’unico dispendio. Con l’entrata in vigore, l’articolo di legge porrà quindi le condizioni sia giuridiche che materiali per
accordare i contributi globali (presumibilmente dal 2010) (sempre che il relativo budget lo permetta).
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