Rapporto esplicativo
Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine
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3.8 Organizzazioni preposte al collocamento e attività di mediazione
3.8.1 Organizzazioni preposte al collocamento
L’OAMin non disciplina alcun tipo di attività di mediazione nel settore dell’affidamento di minori. Con l’insorgere di problemi, soprattutto per collocamenti di minori all’estero, alcuni Cantoni hanno emanato proprie disposizioni. Con il termine «mediazione» si definisce oggi un’attività che comprende uno spettro molto ampio di possibilità dal punto di vista qualitativo: dalla semplice sistemazione di un minore in un posto d’assistenza non autorizzato (sfruttando il limite di età e la durata minima dell’accoglimento attualmente in vigore) all’attività di un’organizzazione preposta al collocamento, che, insieme ai genitori affidatari, assiste e accompagna sotto ogni aspetto i minori che ha collocato, in modo da creare un ambiente che li aiuti non solo ad integrarsi nelle famiglie, ma anche ad affrontare la loro vita futura. L’avamprogetto disciplina questo secondo caso, accordando alle organizzazioni preposte al collocamento determinati diritti, ma sottoponendole anche a una serie di obblighi.
Secondo l’avamprogetto, le organizzazioni preposte al collocamento devono soddisfare requisiti precisi, ma hanno anche molti diritti. Ricevono un’autorizzazione soltanto se sia il direttore sia i collaboratori dispongono di un’adeguata formazione e dell’esperienza pratica nel settore dell’assistenza di minori. Inoltre, alla domanda d’autorizzazione devono essere allegati diversi progetti: l’autorità cantonale che rilascia l’autorizzazione deve poter giudicare se l’organizzazione richiedente è veramente in grado di scegliere i genitori affidatari, accertare la loro situazione, esercitare un’adeguata vigilanza e collocare minori presso genitori affidatari. Infatti, con il rilascio dell’autorizzazione, l’autorità cantonale delega determinate competenze alle organizzazioni preposte al collocamento.
I genitori affidatari, assunti dall’organizzazione preposta al collocamento dopo un adeguato accertamento e a cui sono affidati minori per l’assistenza, vengono autorizzati formalmente dall’autorità cantonale, ma sono esaminati da quest’ultima soltanto nell’ambito di una procedura sommaria. Gli accertamenti effettivi dell’idoneità dei genitori affidatari vengono effettuati dall’organizzazione preposta al collocamento che, dopo aver esaminato la domanda, presenta una richiesta all’autorità che rilascia l’autorizzazione. Inoltre, tale organizzazione esercita la propria vigilanza sui genitori che hanno ottenuto l’autorizzazione e sono stati assunti ed esegue l’accertamento individuale dell’idoneità, ovvero stabilisce se un determinato minore è adatto per essere accolto da determinati genitori affidatari (il cosiddetto «matching»). Il rapporto di assistenza individuale viene accompagnato e sostenuto dall’organizzazione preposta al collocamento, mentre la vigilanza sullo stesso è di competenza della persona o dell’autorità che ha deciso tale collocamento. Attraverso la vigilanza esercitata sul rapporto di assistenza individuale viene anche garantita una vigilanza esterna sui genitori affidatari.
Assumendosi compiti così vari, le organizzazioni preposte al collocamento sgraveranno notevolmente l’autorità centrale del Cantone e l’autorità di protezione dei minori. Considerando le notevoli responsabilità che l’autorità conferisce a un’organizzazione preposta al collocamento mediante il rilascio dell’autorizzazione, si spiega la disposizione dell’articolo 78 capoverso 1 AP-OAssM, secondo cui le organizzazioni preposte al collocamento possono essere autorizzate soltanto dalle autorità cantonali. Di conseguenza, prima dell’istituzione di tali autorità, non possono essere rilasciate autorizzazioni a organizzazioni preposte al collocamento.
Se un’organizzazione preposta al collocamento offre anche posti d’assistenza all’estero, deve inoltre rispettare le disposizioni sul collocamento di minori all’estero (art. 65 segg. AP-OAssM).