Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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3.8.2 Attività di mediazione

L’avamprogetto esenta l’attività di mediazione dall’obbligo di autorizzazione, ma allo stesso tempo limita tale attività alla segnalazione di posti d’assistenza in Svizzera presso famiglie o istituti autorizzati e soggetti a vigilanza (art. 8 cpv. 1 lett. d AP-OAssM). La mediazione di posti all’estero, viste le problematiche cui è legata, è riservata esclusivamente alle organizzazioni preposte al collocamento. Di conseguenza, la persona od organizzazione che intende estendere la propria attività di mediazione anche all’estero, deve ottenere un’autorizzazione come organizzazione preposta al collocamento. Infatti, proprio in riferimento ai delicati collocamenti all’estero, su cui spesso è più difficile esercitare la vigilanza, i requisiti professionali e organizzativi richiesti a una tale organizzazione offrono una maggiore garanzia per il rispetto delle disposizioni legali.

L’accertamento individuale dell’idoneità e quindi il collocamento effettivo del minore non rientrano nell’ambito di attività del mediatore. Questi settori sono infatti riservati a chi decide il collocamento e che ne è quindi responsabile: se l’autorità di protezione dei minori o i genitori si rivolgono a un mediatore per la ricerca di posti d’assistenza, restano comunque responsabili per l’idoneità di tali posti in relazione alle esigenze dei minori da collocare. Inoltre, devono accompagnare il rapporto di assistenza individuale ed esercitare la propria vigilanza su tale rapporto. Dal momento che l’attività di mediazione è possibile soltanto con famiglie e istituti autorizzati e soggetti a vigilanza, il mediatore non segnalerà posti d’assistenza non autorizzati e/o non soggetti a vigilanza, perché andrebbe contro i suoi interessi.

3.9 Diritti e doveri

3.9.1 In generale

L’attuale OAMin riporta in diversi articoli i doveri, in particolare dei genitori affilianti e degli istituti. Invece, vi è raramente menzione dei loro diritti.

Per garantire che l’assistenza di minori risponda in tutti i Cantoni a determinati standard minimi, nel capitolo 3 dell’avamprogetto, oltre ai doveri vengono riportati anche i diritti delle diverse persone coinvolte in un rapporto di assistenza. Si tratta anzitutto dei destinatari dell’OAssM: i genitori diurni, i genitori affidatari, gli istituti e le organizzazioni preposte al collocamento. Tuttavia, tra i destinatari rientra anche l’autorità che rilascia le autorizzazioni ed esercita la vigilanza: i suoi diritti e doveri sono riportati nei capitoli che la riguardano. L’autorità di protezione dei minori è interessata direttamente dall’ordinanza soltanto nel settore dell’obbligo di notificazione e di comunicazione e in quello dei rapporti internazionali (cap. 5 AP-OAssM), dove l’OAssM, oltre che sulla norma di delega dell’articolo 316 CC, si basa sulla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori.

3.9.2 Contratto di assistenza

Nell’OAMin il contratto di assistenza non viene disciplinato. È citato soltanto nella sezione concernente le disposizioni generali (art. 3 cpv. 2 lett. b OAMin). Tuttavia, oggi la stipula di un contratto di assistenza scritto è considerata assolutamente necessaria, poiché serve ad assicurare che i rappresentanti legali (solitamente i genitori), i genitori incaricati dell’assistenza, gli istituti e le autorità siano d’accordo sui principali aspetti del rapporto di assistenza e che tutte le persone interessate da tale rapporto conoscano precisamente i propri diritti e doveri. Per garantire in tutti i Cantoni il rispetto degli standard minimi necessari nel settore dell’assistenza di minori, l’avamprogetto prevede l’obbligo di stipula di un tale contratto se l’assistenza viene fornita dietro compenso. Nella disposizione sono riportati i principali punti da fissare nel contratto, dal tipo di rapporto di assistenza agli obiettivi dello