Rapporto esplicativo

Consultazione 2008/30: Ordinanza sull'assistenza extrafamiliare di minori (OAssM) e Ordinanza sull'adozione (OAdoz) · 57 pagine

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3.9.5 Diritti e doveri di famiglie diurne, famiglie affidatarie, istituti e organizzazioni preposte al collocamento

Al più tardi con il rilascio dell’autorizzazione, i genitori diurni, i genitori affidatari, gli istituti e le organizzazioni preposte al collocamento devono essere informati dall’autorità cantonale sui propri diritti e doveri. Dal momento che tale obbligo riguarda l’autorità cantonale, è formulato nelle disposizioni concernenti il rilascio dell’autorizzazione. I diritti e doveri da comunicare sono riportati nel capitolo 3 dell’ordinanza.

In linea di principio, i fornitori di servizi professionali hanno più doveri rispetto ai genitori incaricati dell’assistenza. Per esempio, le organizzazioni preposte al collocamento o gli istituti che accolgono minori a tempo pieno devono assicurare che i minori da loro assistiti o collocati siano informati dei propri diritti e sentiti in caso di decisioni importanti. Devono anche sapere a chi rivolgersi se hanno bisogno di aiuto. Inoltre, per ogni minore assistito o collocato deve essere allestita una documentazione in cui vengono raccolte informazioni concernenti lo sviluppo del minore, gli eventi importanti o le decisioni prese, con l’obiettivo di garantire una certa trasparenza, capire le motivazioni delle decisioni e creare una base per decisioni o procedure successive. Proprio perché i Cantoni hanno la possibilità di delegare compiti alle organizzazioni preposte al collocamento, si deve assicurare che tali compiti siano svolti con la necessaria professionalità. È quindi giustificato che non solo i direttori e i collaboratori di tali organizzazioni debbano soddisfare requisiti elevati, ma che le organizzazioni debbano anche ottemperare a obblighi aggiuntivi.

3.10 Relazioni internazionali

3.10.1 Collocamento di minori all’estero

A volte i minori vengono accolti anche al di là dei confini nazionali, soprattutto e sempre più spesso nel caso di collocamenti in situazioni di crisi (collocamenti d’emergenza o time out). I posti in cui vengono assistiti i minori non sono tuttavia soggetti all’obbligo di autorizzazione o alla vigilanza previsti in Svizzera. È comunque necessario assicurare che i minori sistemati all’estero ricevano un’assistenza simile a quella sancita dal diritto svizzero. L’accoglimento di minori, soprattutto in situazioni di crisi, non deve essere permesso a famiglie o a istituti qualsiasi, di cui non sia stata adeguatamente accertata la situazione o che non siano soggetti a vigilanza. Per questo motivo, l’avamprogetto fissa chiaramente i requisiti per il collocamento di minori all’estero.

È possibile collocare minori all’estero soltanto in posti d’assistenza controllati e autorizzati in base al diritto dello Stato di accoglienza e se le autorità competenti in loco ne garantiscono la vigilanza. Inoltre, deve essere comprovato che tali posti siano adatti ad accogliere i minori in base alle loro esigenze. Collocare minori in famiglie o istituti che non sono in grado di soddisfare le loro esigenze o non riescono a fornire un’adeguata assistenza non soltanto andrebbe a scapito dei minori stessi, ma non produrrebbe nemmeno i risultati sperati.

L’obbligo di assicurarsi che il posto d’assistenza all’estero corrisponda ai requisiti richiesti si rivolge a tutti coloro che sistemano minori oppure offrono o consigliano collocamenti di questo tipo: genitori, autorità, istituti od organizzazioni preposte al collocamento.

Se il collocamento è eseguito in seguito a misure di protezione dei minori, devono essere soddisfatti ulteriori requisiti (art. 64 AP-OAssM), conformemente alla Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori4: l’autorità di protezione dei minori deve contattare l’autorità cen-

4 RS 0.211.231.011; FF 2007 2437